Superbonus e bonus: obbligo di attestazione SOA per le imprese
La Legge 20/05/2022 n. 51 ha introdotto per le imprese l’obbligo di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA – certificazione necessaria per partecipare a gare d’appalto per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a € 150.000,00 – anche per la realizzazione di lavori privati di importo superiore ai € 516.000,00 per i quali il committente richiede i bonus edilizi (es. 110%, 65%, 50%).
In particolare, le imprese al momento della sottoscrizione del contratto di appalto oppure, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, per eseguire i lavori di importo superiore ad € 516.000 devono dimostrare, dal 1° gennaio 2023 di avere stipulato un contratto per l’ottenimento della certificazione SOA e, a partire dal 1° luglio 2023, di essere in possesso di tale attestazione.
Pertanto nel periodo transitorio dal 1° gennaio al 30 giugno 2023, le imprese a cui vengono affidati lavori edili superiori a € 516.000 avranno l’obbligo di richiedere la SOA, dal 1° gennaio 2023, poiché da tale data le imprese dovranno dimostrare di aver effettuato almeno la richiesta agli enti certificatori, per avviare il procedimento di attestazione (firma di un contratto con la SOA).
Mentre dal 1° luglio 2023, dovranno obbligatoriamente aver ottenuto la certificazione affinché il committente possa non soltanto beneficiare del superbonus e altri bonus edilizi, ma possa anche optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura in relazione a tutti gli interventi “optabili” previsti dall’art. 121 co. 2 del DL 34/2020.
Esclusioni dall’obbligo
Ai sensi del comma 4 dell’art. 10-bis del DL 21/2022, convertito in Legge 20/05/2022 n. 51, le suddette disposizioni previste dal comma 1 del predetto art. 10-bis non si applicano:
– ai lavori in corso di esecuzione al 21.5.2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 21/2022);
– ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell’art. 2704 c.c.49, anteriore al 21.5.2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 21/2022).
Ne consegue che, ove il contratto di affidamento dei lavori abbia una data certa anteriore al 21.5.2022, la certificazione SOA non sarà necessaria per gli interventi iniziati successivamente a tale data.
Tuttavia siamo in attesa che il Governo peraltro più volte sollecitato provveda ad emanare una Circolare esplicativa, così come richiesto da CNA, che chiarisca le lacune presenti nel testo della Legge, fra le quali: le categorie SOA e gli importi richieste/i; i criteri di computo dei lavori ai fini del superamento o meno della soglia di € 516.000; il funzionamento in caso di Consorzi; la possibilità di avvalimento e gli obblighi in capo ai subappaltori.
Inoltre la CNA ha proposto un emendamento al Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, cd. Milleproroghe, tuttora in fase di conversione in Legge, con la richiesta di prorogare gli attuali termini di scadenza ed ha fin dall’inzio contrastato l’introduzione di questo sistema di qualificazione, in quanto riteniamo che oltre ad essere un ulteriore costo per le imprese, non è in grado di garantire la qualità e la sicurezza dei lavori, ma più ancora limiterebbe la concorrenza del settore consegnando l’intero mercato delle Ristrutturazioni Edilizie alle solo imprese qualificate SOA.