STRUTTURE RICETTIVE – OMESSA COMUNICAZIONE DEI DATI DEGLI OSPITI

La Suprema Corte si è pronunciata di recente in merito alla discussa questione dell’omessa comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza delle generalità dei clienti da parte delle strutture ricettive, confermando che la condotta costituisce reato, a norma del combinato disposto degli artt. 17 e 109, R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e ss.mm.

Tutti i gestori di strutture ricettive hanno infatti il dovere di comunicare telematicamente alla questura competente le generalità dei propri ospiti entro le ventiquattro ore successive all’arrivo e comunque entro le sei ore successive all’arrivo nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore. 

L’obbligo della registrazione degli ospiti vale anche per le strutture extra-alberghiere (B&B, agriturismi, case e appartamenti per vacanze, ostelli, alloggi rurali e residence).

La violazione della norma comporta sanzioni penali con relativa denuncia alla Procura della Repubblica: si rischia l’arresto fino a tre mesi o un’ammenda fino a 206Euro con l’aggravante in caso di reiterazione del reato.