Rimborso delle accise sul carburante
Una nuova disposizione stabilisce un rapporto minimo tra chilometri percorsi e litri consumati, al di sotto del quale l’Agenzia delle Dogane non riconoscerà rimborsi. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (numero 252 del 26 ottobre 2019) il Decreto Legge 124 del 26 ottobre 2019 contenente diversi provvedimenti fiscali, tra questi di grande interesse per le imprese di autotrasporto quello relativo al recupero delle accise sul carburante. All’articolo 8 del Decreto è stata introdotta una nuova disposizione che stabilisce un rapporto minimo di 1 litro di gasolio consumato per ogni chilometro percorso, al di sotto del quale, a partire dal 1° gennaio 2020, l’Agenzia delle Dogane non riconoscerà rimborsi.
Il testo del Decreto è “costruito” per evitare fenomeni elusivi e incentivare il consumo efficiente di gasolio nell’attività di autotrasporto (il Decreto ha un titolo significativo: “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”…. gli articoli 5 – 6 – 7 – 8 mirano a contrastare eventuali frodi: non è un caso che ora gli “impianti” la cui capacità globale risulti inferiore a 5 metri cubi e non superiori a 10 metri cubi” siano assoggettati a un registro di carico e scarico con modalità semplificata: la “modalità semplificata” sarà stabilita con determinazione -da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto e cioè 60 giorni dopo il 27 ottobre 2019- da parte del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli).