Nullo il contratto a tempo determinato per mancata valutazione dei rischi
Comunichiamo che, come ribadito in più occasioni e previsto dalla normativa vigente, ora confermato anche dalla giurisprudenza
ai fini di una maggiore protezione dei lavoratori, è nullo il contratto a tempo determinato stipulato senza previa valutazione dei rischi. È quanto ha affermato la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 21683 del 23 agosto 2019.
I giudici hanno precisato che il contratto in tal modo stipulato si considera a tempo indeterminato (ex artt.1339 e 1419 c.c.).