Green pass e obbligo vaccinale over 50
Dal 1° febbraio 2022 il green pass sarà necessario per accedere agli uffici pubblici, ai servizi postali, nelle banche e negozi non essenziali
Dal 1° febbraio 2022 il green pass sarà necessario per accedere agli uffici pubblici, ai servizi postali, nelle banche e negozi non essenziali. Sempre da tale data è prevista una sanzione di 100 euro per gli over 50 che non hanno ancora adempiuto l’obbligo vaccinale, disposta dal Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate. I soggetti sanzionati avranno il termine perentorio di 10 giorni per contestare la comunicazione inviata dalle Entrate, trasmettendo alle Asl una certificazione attestante le presunte ragioni che potrebbero giustificare il differimento. Inoltre, a partire dal 15 febbraio, i lavoratori pubblici e privati over 50 dovranno essere in possesso del green pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro.
Dal 1° febbraio 2022 il green pass sarà necessario anche per accedere agli uffici pubblici, servizi postali, banche e negozi non essenziali; tuttavia, dalla stessa data, la durata del certificato verde diminuirà, secondo la normativa vigente, da 9 a 6 mesi.
Green pass: evoluzione, scadenze e nuove regole
l decreto Covid (D.L. n. 1/2022) varato dal Governo a gennaio (il medesimo che ha visto l’introduzione dell’obbligo vaccinale per gli over 50) ha stabilito, ancora, che fino al 31 marzo è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di certificazione verde base (tampone antigenico rapido o molecolare con risultato negativo) l’accesso ai servizi alla persona (dal 20 gennaio) e ai pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali (dal 1° febbraio) con l’esclusione di quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze primarie della persona.
Per quanto riguarda i trasporti pubblici viene reso obbligatorio il super green pass anche per accedere ai mezzi pubblici locali e regionali.
L’agenda del green pass prevede, inoltre, che a partire dal 15 febbraio 2022, per i lavoratori pubblici e privati over 50, scatterà l’obbligo del possesso di green pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro; ed ancora l’obbligo vaccinale, senza limiti di età, verrà esteso al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, così equiparati al personale scolastico.
L’obbligo di vaccinazione per gli over 50
L’art. 1 del decreto n. 26/2021, novando l’art. 4-quater al D.L. 1° aprile 2021, n. 44, introduce nel nostro ordinamento l’obbligo vaccinale nei confronti di tutti i cittadini italiani e stranieri “residenti nel territorio dello Stato […] che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età” fino al prossimo 15 giugno 2022.
Il successivo art. 4-quinquies estende tale obbligo vaccinale, dal 15 febbraio 2022, anche ai luoghi di lavoro e, in particolare, tutti i lavoratori over 50 per accedere in qualsiasi luogo di lavoro “devono possedere e sono tenuti ad esibire” una certificazione verde da vaccinazione o da avvenuta guarigione dall’infezione.
Dal 15 febbraio 2022 non sarà, quindi, più sufficiente per fare ingresso a lavoro il green pass base. Il successivo comma 2 dispone che i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto di tale prescrizione normativa per i “soggetti sottoposti all’obbligo di vaccinazione di cui all’art. 4-quater che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro”.
A differenza di quanto previsto dal D.L. 22 aprile 2021, n. 52, che stabilisce la possibilità di un controllo anche a campione, la normativa vigente prevede che il controllo, sul possesso di valida certificazione, venga effettuato, all’ingresso del luogo di lavoro, urbi et orbi nei confronti di tutti i lavoratori over 50; qualora al controllo i lavoratori comunichino di essere sprovvisti della certificazione verde o ne risultino semplicemente privi al momento dell’accesso, “al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro” saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro, fino alla presentazione del green pass rafforzato e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
Per lo stesso periodo, non saranno riconosciuti ai lavoratori né la retribuzione, né altro compenso o emolumento. Nell’ipotesi di assenza ingiustificata, il datore di lavoro che occupa meno di 15 dipendenti sarà legittimato a sospendere il dipendente dopo il quinto giorno di
assenza ingiustificata e per tutta la durata del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.
La normativa prevede l’esclusione dell’obbligo vaccinale dei lavoratori che si trovino in particolari condizioni di salute incompatibili con la vaccinazione comprovati dal possesso di idonea certificazione medica attestante tale esenzione rilasciata in coerenza con i criteri definiti dalla circolare emanata dal Ministero della Salute il 4 agosto 2021.
Sanzioni
Per quanto concerne i profili sanzionatori, il comma 6 dell’art. 4-quinquies conferma che in caso di violazione degli obblighi vaccinali, sia il lavoratore che il datore di lavoro (o suo delegato al controllo) sono soggetti ad una sanzione amministrativa pari ad una somma compresa tra 600,00 e 1.500,00 euro e ad una somma compresa tra 400,00 e 1.000,00 euro a seconda dell’infrazione commessa, restando in ogni caso ferme le conseguenze disciplinari per i dipendenti, riscontrabili unicamente qualora il lavoratore acceda al luogo di lavoro in assenza del certificato verde rafforzato.
La sanzione di 100 euro, comminata nel caso di violazione degli obblighi vaccinali, sarà disposta, invece, dal Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate che, a conclusione della fase istruttoria, notificherà un avviso di addebito immediatamente esecutivo.
L’indicazione sull’iter sanzionatorio, per i non vaccinati over 50, è disciplinata nell’articolo 1 del D.L n. 1/2022 che assegna al giudice di Pace la responsabilità di dirimere eventuali controversie e attribuisce la rappresentanza processuale dell’Ade all’Avvocatura dello Stato. Vengono colpiti dalla (modesta) sanzione pecuniaria i soggetti che al 1° febbraio 2022 non hanno ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale primario nei tempi stabiliti dal D.L. n. 26/2021, ovvero, le persone che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non hanno effettuato il booster entro il termine di validità del green pass.
I sanzionati avranno il termine perentorio di 10 giorni per contestare la comunicazione inviata dall’Ade trasmettendo alle Asl, e dandone comunicazione all’Ade, una certificazione attestante l’insussistenza dell’obbligo vaccinale, ovvero, motivando le presunte ragioni che ne potrebbero giustificare il differimento.
Le Asl avranno anch’esse 10 giorni (termine anche questo perentorio) per verificare la concretezza delle certificazioni prodotte ed eventualmente comunicare all’agente della riscossione la ragionevolezza delle stesse. L’avviso di addebito verrà notificato con le stesse modalità della cartella di pagamento, ovvero, con raccomandata o tramite Pec.
L’Associazione rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.