EMERGENZA COVID EBAV SCADENZA AZIENDE 31/10/2021

I SEGUENTI MODELLI DEVONO ESSERE PRESENTATI ENTRO E NON OLTRE  LA DATA DEL 31/10/2021 :

A24 _2021– ASSEGNO ORDINARIO/ EMERGENZA COVID 19 FSBA AZIENDA (tutte le categorie)

Contributo alle aziende che, nell’anno di competenza, hanno in essere un Accordo di Sospensione FSBA per assegno ordinario a seguito emergenza Covid-19.

Specifiche: Il contributo previsto è di € 30 mensili per sospensione emergenza Covid-19 per ogni dipendente nel caso in cui la durata effettiva della sospensione, ai fini del calcolo, sia di almeno 8 giornate, anche non consecutive, di effettiva sospensione nel mese.

NON SERVE che i lavoratori sospesi FSBA abbiano l’imponibile fiscale pari o inferiore ai 300€ nel mese.
Il contributo è previsto per i soli mesi da GENNAIO a GIUGNO 2021.

A31 – SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA’ DELLE IMPRESE (tutte le categorie)

Contributo a seguito delle spese di istruttoria della pratica, e del costo di eventuali commissioni, sostenute per il rilascio delle garanzie per le imprese che accedono a nuovi finanziamenti nel periodo 01 gennaio  e fino al 30 giugno 2021 per il tramite i Confidi Artigiani.

Rimborso pari al 100% delle spese sostenute fino ad un massimo di € 300 per azienda.

A32 – SOSTEGNO APPLICAZIONE PROTOCOLLI SICUREZZA (tutte le categorie)

Contributo alle aziende per l’applicazione dei protocolli e delle condizioni sicurezza aziendali anticontagio Covid-19 che avvengano in sinergia con il Comitato paritetico per la sicurezza regionale (COBIS).

Contributo a fronte delle spese sostenute dall’azienda per consulenza sull’attuazione dei protocolli anticontagio Covid-19 rese da un Professionista e/o Strutture dedicate delle Associazioni artigiane, anche con propri collaboratori e/o dipendenti incaricati che devono, al momento dell’intervento in azienda, aver partecipato a qualificati corsi inerenti la materia o avere un’esperienza lavorativa specifica di almeno 3 anni.

Si considerano validi gli interventi effettuati dal 01 gennaio e fino al 30 giugno 2021.

CONTRIBUTO:

  • 100% delle spese sostenute con un massimo di € 200 euro per azienda che hanno conferito mandato ad uno sportello territoriale COBIS istituito presso le sedi provinciali delle associazioni artigiane e ove il servizio sia stato reso dalla struttura associativa; mandato che, ove non già in essere, potrà essere conferito entro la data di presentazione della domanda allo sportello EBAV .
  • 50% delle spese sostenute con un massimo di € 100 euro per azienda in tutti gli altri casi, fermo restando l’obbligo di consultazione del RLST e della dichiarazione datoriale da parte dell’azienda

A33 – SOSTEGNO ATTIVITA’ SANIFICAZIONE (tutte le categorie)

Contributo alle aziende per le attività di sanificazione, svolta dall’azienda su base volontaria, per anticontagio Covid-19 indipendentemente dalla presenza di un caso confermato di COVID.

Rimborso delle spese sostenute e documentate dalle aziende aderenti EBAV per attività di sanificazione di ambienti, strumenti e veicoli di lavoro.

In alternativa, a discrezione del datore di lavoro, il rimborso potrà essere richiesto per le spese sostenute per l’acquisto di macchinari per la sanificazione diretta dei locali/strumentazione da lavoro / veicoli da lavoro.

Va presentata una diversa domanda A33 per ciascuna eventuale tipologia di intervento.

i considerano validi gli interventi effettuati dal 01 gennaio e fino al 30 giugno 2021.

L’anno di competenza delle spese sostenute è l’anno di emissione fattura.

CONTRIBUTO

Interventi di sanificazione: 50% dei costi sostenuti con un massimo di € 200 euro per sanificazione. Massimo 3 domande di rimborso.

Acquisto di macchinari: 50%dei costi sostenuti con un massimo di € 650 euro per macchinario. Massimo 1 domanda di rimborso.

A34  – ULTERIORE SOSTEGNO APPLICAZIONE PROTOCOLLI SICUREZZA (tutte le categorie)

Sono previste 5 tipologie di intervento:

a) Azienda con soggetti posti in isolamento fiduciario con provvedimento dell’ASL competente in caso di:

  • contatto stretto con un caso accertato di COVID 19 extraziendale o aziendale;
  • provenienza da zone a rischio secondo le indicazioni del Ministero della Salute ed eventuali ordinanze della Regione Veneto.

E’ computato nel numero dei soggetti interessati in isolamento fiduciario: ogni lavoratore dipendente dell’azienda, il titolare, i soci ed i collaboratori.

b) Azienda il cui lavoratore dipendente, dopo una missione all’estero, è soggetto ad obbligo di quarantena in attesa dei risultati del tampone.

c) Accertamenti sanitari sui lavoratori “fragili” cosi come definiti dalla circolare MIN SAL del 29 aprile 2020 e dalla comunicazione congiunta Min. Lavoro e Min. Salute.

d) Acquisto materiale non sanitario per adempiere alle prescrizioni derivanti dal Ministero della Salute per:

  • l’ingresso nel luogo di lavoro di persone esterne;
  • esercizio di attività di servizi, di manutenzione del verde, al dettaglio etc soggette a rischio COVID (es. autoriparazioni, parrucchieri, estetiste, pasticcerie, panifici, installatori, manutentori, ristoratori, birrai, etc)

e) Assenza dall’attività aziendale per provvedimento dell’ASL in caso di assenza di titolari , soci e collaboratori dovuta ad isolamento fiduciario del figlio con provvedimento ASL.

Si considerano validi gli interventi effettuati dal 01 gennaio e fino al 30 giugno 2021.