DPCM 14 gennaio 2021: richiesta modifica

Informiamo che CNA Agroalimentare ha inviato al Capo Gabinetto del Ministero dell’Interno una nota nella quale segnala una errata interpretazione del DPCM, relativamente all’art.1 comma 10 lett.GG, richiamata nella circolare del Ministero, che trovate a questo link, al punto “Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”.

Se la logica istitutiva è quella di evitare gli assembramenti, non appare corretto scrivere che: “per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.00”, perché ciò rappresenta concorrenza sleale. Vietare l’asporto dopo le 18.00 non ha attinenza con gli assembramenti, piuttosto rappresenta un’ulteriore limitazione all’attività economica. Perché vietare l’asporto a bar ed enoteche significa, che chi intende acquistare una semplice bevanda può tranquillamente recarsi al supermercato, invece di rivolgersi a alle attività con ateco 56.3 e 47.25.

  Abbiamo quindi proposto al Ministero dell’Interno la seguente modifica: “per  i  soggetti  che  svolgono   come   attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3  e  47.25 dopo le ore 18,00 è vietato il consumo sul posto di bevande sia all’esterno che all’interno dei locali”.   In questo modo il solo asporto viene preservato, mentre per evitare gli assembramenti si pone il divieto del consumo sul posto.