Decreto Crescita: informazioni utili
Si sono recentemente conclusi i lavori parlamentari per la conversione in legge del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 58, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”. Il decreto contiene diverse previsioni che impattano sulle piccole imprese, tra cui alcune particolarmente controverse. In particolare, le disposizioni di cui all’articolo 10 in materia di cessione del credito per gli interventi di riqualificazione energetica sono state oggetto di censura da parte della CNA e di una forte azione di contrasto nell’iter di approvazione del provvedimento, perché rischiano di segmentare il mercato dei servizi energetici ad esclusivo favore di imprese più strutturate e capienti, inficiando le condizioni di concorrenza e ponendo di fatto una barriera all’accesso delle piccole imprese a tale mercato. Purtroppo il testo finale ha visto prevalere gli interessi dei grandi operatori che trarranno vantaggio dalle novità introdotte; ad ogni modo la nostra azione per contrastare tale misura non si esaurisce, alcune nostre Unioni hanno, infatti, depositato due ricorsi, uno all’antitrust ed uno alla Commissione Europea. Con riferimento ai tre articoli riferiti all’economia circolare, si coglie l’intento positivo di iniziare a mettere in campo alcune misure concrete per sostenere le imprese nella transizione e per favorire un mercato dei prodotti “green”. Purtroppo si tratta ancora una volta di misure sporadiche, che intervengono su fattispecie limitate e scontano l’assenza di una strategia complessiva in grado di impegnare il Paese in questa necessaria transizione. Di seguito, riportiamo le norme relative alle materie di interesse del Dipartimento Ambiente.
ENERGIA
Art. 10 – Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico La norma interviene sul decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (artt. 14 e 16 in materia di detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica e sisma bonus), prevedendo la possibilità, per il soggetto che sostiene le spese per interventi di efficienza energetica, di ricevere un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Il contributo è successivamente rimborsato al fornitore sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l’applicazione dei limiti di compensabilità, ovvero senza l’applicazione del limite generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi. Il fornitore può cedere a sua volta il credito di imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Viene di nuovo esclusa la possibilità di cedere il credito d’imposta ad istituti di credito e a intermediari finanziari. Con successivo atto dell’Agenzia delle entrate saranno individuate le modalità attuative delle presenti disposizioni. Infine, la norma estende il meccanismo della cessione del credito – come modificato dalle presenti disposizioni – anche agli interventi di risparmio energetico che abbiano ad oggetto l’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia.
Art. 10 bis – Modifiche alla disciplina degli incentivi per la rottamazione per l’acquisto di veicoli non inquinanti L’articolo modifica le disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 in merito agli incentivi per l’acquisto di motocicli elettrici e ibridi nuovi a fronte della rottamazione di analoghi più inquinanti. L’incentivo viene esteso all’acquisto di ciclomotori e motoveicoli, sia elettrici che ibridi, di tutte le categorie a prescindere dalla potenza, mentre resta invariata la misura del contributo (pari al 30% e che può arrivare ad un massimo di 3.000 euro). Inoltre, per usufruire dell’incentivo è consentito rottamare, oltre alle categorie già previste euro zero, 1 e 2, anche un analogo veicolo euro 3, nonché i ciclomotori che siano stati dotati di targa obbligatoria. Art. 30 – Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile La norma ha previsto l’assegnazione, con decreto del MISE e a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, di contributi in favore dei comuni, per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019 comunque commisurati alla popolazione dei comuni beneficiari. Tra i progetti inclusi nell’ambito di applicazione della presente rientrano, oltre a quelli prettamente inerenti all’efficienza energetica e all’installazione di impianti FER, anche quelli di edilizia residenziale pubblica. I comuni beneficiari del contributo sono tenuti a iniziare l’esecuzione delle opere pubbliche entro il 31 ottobre 2019, a pena di decadenza automatica dall’assegnazione del contributo stesso. Art. 48 – Disposizioni in materia di energia Il comma 1 autorizza maggiori spese, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 20 milioni di euro per il 2021, per il finanziamento degli impegni assunti dal Governo italiano con l’iniziativa Mission Innovation adottata durante la COP21 di Parigi (Accordo sul Clima), rafforzando gli investimenti pubblici dedicati alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione delle tecnologie energetiche pulite. I commi da 1-bis a 1-quater intervengono sulla disciplina dei certificati bianchi, in particolare sulle modalità con le quali i progetti di efficienza energetica che prevedono l’impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici sono ammessi al meccanismo. La norma interviene sul concetto di addizionalità prevedendo che, ai fini dell’ammissione al meccanismo dei certificati bianchi, il risparmio di energia addizionale necessario per i progetti suddetti sia determinato: in base all’energia non rinnovabile sostituita rispetto alla situazione di baseline, per i progetti che prevedano la produzione di energia tramite la fonte solare, aerotermica, da bioliquidi sostenibili, da biogas e da talune biomasse; in base all’incremento dell’efficienza energetica rispetto alla situazione di baseline, in tutti gli altri casi, come già previsto dalla vigente disciplina attuativa Il comma 1-ter dispone che i progetti che prevedono l’utilizzo di biomasse in impianti fino a 2 MW termici, devono rispettare i limiti di emissione in atmosfera ed i relativi metodi di misura individuate dal decreto sul Conto termico. Il comma 1-quater rimanda al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e di tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza Unificata, di di dare attuazione alle presenti disposizioni. AMBIENTE Art. 26 Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare La norma prevede la concessione di finanziamenti agevolati e contributi diretti alle imprese e ai centri di ricerca a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse nell’ambito dell’economia circolare. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese ed i centri di ricerca che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione: sono iscritte nel Registro delle imprese; operano in via prevalente nel settore manifatturiero, ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere; hanno approvato e depositato almeno due bilanci; non risultano sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente. Tali soggetti possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca. Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i progetti di ricerca e sviluppo devono essere realizzati sul territorio nazionale; prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 500.000 euro e non superiori a 2 milioni di euro; avere una durata non inferiore a dodici mesi e non superiore a trentasei mesi; prevedere attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla riconversione produttiva delle attività economiche attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali Key Enabling Technologies (KETs). Le agevolazioni previste sono concesse secondo le seguenti modalità: finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50 %; contributo diretto alla spesa fino al 20% delle spese e dei costi ammissibili. Per il finanziamento delle dette agevolazioni sono stanziate risorse finanziarie pari a 140 milioni di euro. In linea generale si esprime una valutazione positiva su questo che rappresenta un primo timido sforzo di introdurre misure incentivanti per la transizione verso l’economia circolare; è evidente però che l’aver introdotto un valore minimo dell’investimento ammissibile di 500.000 € rende questo strumento poco appetibile per le imprese più piccole. Art. 26 bis – Disposizioni in materia di rifiuti e imballaggi La norma propone l’introduzione di una sorta di meccanismo volontario di vuoto a rendere sugli imballaggi tra imprese venditrici di merci e imprese acquirenti, al fine di incoraggiare l’aumento della percentuale di imballaggi riutilizzati o avviati al riciclo. In particolare, il comma 1 consente all’impresa venditrice di merci con imballaggio di riconoscere all’impresa acquirente un abbuono sul prezzo dei successivi acquisti, in misura pari al 25% del prezzo dell’imballaggio esposto in fattura. L’abbuono è riconosciuto all’atto della resa dell’imballaggio stesso, da effettuarsi non oltre un mese dall’acquisto. In caso di riutilizzo degli imballaggi usati ovvero di raccolta differenziata ai fini del successivo avvio al riciclo, l’impresa venditrice fruisce di un credito d’imposta pari al doppio degli abbuoni riconosciuti all’impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzati. Il comma 2 prevede che il predetto credito d’imposta sia riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro annui per l’anno 2020. Le modalità attuative verranno definite con decreto ministeriale. La norma, che ha un intento positivo, appare scritta in maniera superficiale e ancora una volta tratta il tema di una gestione sostenibile degli imballaggi con un’ottica limitata; pertanto si attenderà la definizione del decreto attuativo per una valutazione più compiuta. Art. 26 ter – Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso La norma prevede, per l’anno 2020, la possibilità di riconoscere alle imprese e ai titolari di reddito da lavoro autonomo un contributo pari al 25% del costo di acquisto di: semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami ovvero dal riuso di semilavorati o di prodotti finiti; compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti. Il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, fino ad un importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro. Il credito d’imposta spetta a condizione che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell’esercizio dell’attività economica o professionale. Il credito d’imposta non è cumulabile con l’analogo previsto dall’articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), rivolto alle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio. Ai soggetti che acquistano i predetti beni non destinandoli all’esercizio dell’attività economica o professionale, il contributo spetta fino ad un importo massimo annuale di 5.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro, ed è anticipato dal venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d’imposta di pari importo. Il credito d’imposta – utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello di riconoscimento – deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è riconosciuto, non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non contribuisce alla formazione della misura che dà diritto alla corrispondente deducibilità di interessi passivi o altri componenti negativi di reddito. SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO Art. 3 sexies – Revisione delle tariffe INAIL dall’anno 2023 La norma ha l’intento di estendere a regime la riforma dei premi e contributi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali recentemente introdotta con Legge di Bilancio e resa operativa con i D.M. 27 febbraio 2019. Infatti la Legge di Bilancio aveva introdotto tale riforma per il triennio 2019-2021, mentre la norma in oggetto interviene a partire dal 2023, lasciando inspiegabilmente scoperto il 2022 (occorrerà dunque verificare l’impatto di questo sfasamento temporale tra le due norme). Le risorse stanziate dal presente articolo a copertura della riduzione delle tariffe, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica ed sul Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l’introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani, sono aggiuntive rispetto a quelle già previste dalla Legge di Bilancio per il primo triennio di attuazione della riforma. Si estende, di conseguenza, a regime anche la disciplina prevista dalla Legge di Bilancio sull’attività di monitoraggio sugli effetti finanziari delle riduzioni in esame. Inoltre, la norma sopprime le disposizioni – di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell’art. 1, comma 1126 della Legge di Bilancio 2019 in materia di rivalsa, che avevano determinato interpretazioni non sempre chiare se non addirittura contraddittorie. Cordiali saluti F.to Resp.le DPT Politiche Ambientali Barbara Gatto
Art. 10 bis – Modifiche alla disciplina degli incentivi per la rottamazione per l’acquisto di veicoli non inquinanti L’articolo modifica le disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 in merito agli incentivi per l’acquisto di motocicli elettrici e ibridi nuovi a fronte della rottamazione di analoghi più inquinanti. L’incentivo viene esteso all’acquisto di ciclomotori e motoveicoli, sia elettrici che ibridi, di tutte le categorie a prescindere dalla potenza, mentre resta invariata la misura del contributo (pari al 30% e che può arrivare ad un massimo di 3.000 euro). Inoltre, per usufruire dell’incentivo è consentito rottamare, oltre alle categorie già previste euro zero, 1 e 2, anche un analogo veicolo euro 3, nonché i ciclomotori che siano stati dotati di targa obbligatoria.
Art. 30 – Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile La norma ha previsto l’assegnazione, con decreto del MISE e a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, di contributi in favore dei comuni, per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019 comunque commisurati alla popolazione dei comuni beneficiari. Tra i progetti inclusi nell’ambito di applicazione della presente rientrano, oltre a quelli prettamente inerenti all’efficienza energetica e all’installazione di impianti FER, anche quelli di edilizia residenziale pubblica. I comuni beneficiari del contributo sono tenuti a iniziare l’esecuzione delle opere pubbliche entro il 31 ottobre 2019, a pena di decadenza automatica dall’assegnazione del contributo stesso.
Art. 48 – Disposizioni in materia di energia Il comma 1 autorizza maggiori spese, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 20 milioni di euro per il 2021, per il finanziamento degli impegni assunti dal Governo italiano con l’iniziativa Mission Innovation adottata durante la COP21 di Parigi (Accordo sul Clima), rafforzando gli investimenti pubblici dedicati alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione delle tecnologie energetiche pulite. I commi da 1-bis a 1-quater intervengono sulla disciplina dei certificati bianchi, in particolare sulle modalità con le quali i progetti di efficienza energetica che prevedono l’impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici sono ammessi al meccanismo. La norma interviene sul concetto di addizionalità prevedendo che, ai fini dell’ammissione al meccanismo dei certificati bianchi, il risparmio di energia addizionale necessario per i progetti suddetti sia determinato: in base all’energia non rinnovabile sostituita rispetto alla situazione di baseline, per i progetti che prevedano la produzione di energia tramite la fonte solare, aerotermica, da bioliquidi sostenibili, da biogas e da talune biomasse; in base all’incremento dell’efficienza energetica rispetto alla situazione di baseline, in tutti gli altri casi, come già previsto dalla vigente disciplina attuativa Il comma 1-ter dispone che i progetti che prevedono l’utilizzo di biomasse in impianti fino a 2 MW termici, devono rispettare i limiti di emissione in atmosfera ed i relativi metodi di misura individuate dal decreto sul Conto termico. Il comma 1-quater rimanda al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e di tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza Unificata, di di dare attuazione alle presenti disposizioni.
AMBIENTE
Art. 26 Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare La norma prevede la concessione di finanziamenti agevolati e contributi diretti alle imprese e ai centri di ricerca a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse nell’ambito dell’economia circolare. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese ed i centri di ricerca che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione: sono iscritte nel Registro delle imprese; operano in via prevalente nel settore manifatturiero, ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere; hanno approvato e depositato almeno due bilanci; non risultano sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente. Tali soggetti possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca. Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i progetti di ricerca e sviluppo devono essere realizzati sul territorio nazionale; prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 500.000 euro e non superiori a 2 milioni di euro; avere una durata non inferiore a dodici mesi e non superiore a trentasei mesi; prevedere attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla riconversione produttiva delle attività economiche attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali Key Enabling Technologies (KETs). Le agevolazioni previste sono concesse secondo le seguenti modalità: finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50 %; contributo diretto alla spesa fino al 20% delle spese e dei costi ammissibili. Per il finanziamento delle dette agevolazioni sono stanziate risorse finanziarie pari a 140 milioni di euro. In linea generale si esprime una valutazione positiva su questo che rappresenta un primo timido sforzo di introdurre misure incentivanti per la transizione verso l’economia circolare; è evidente però che l’aver introdotto un valore minimo dell’investimento ammissibile di 500.000 € rende questo strumento poco appetibile per le imprese più piccole.
Art. 26 bis – Disposizioni in materia di rifiuti e imballaggi La norma propone l’introduzione di una sorta di meccanismo volontario di vuoto a rendere sugli imballaggi tra imprese venditrici di merci e imprese acquirenti, al fine di incoraggiare l’aumento della percentuale di imballaggi riutilizzati o avviati al riciclo. In particolare, il comma 1 consente all’impresa venditrice di merci con imballaggio di riconoscere all’impresa acquirente un abbuono sul prezzo dei successivi acquisti, in misura pari al 25% del prezzo dell’imballaggio esposto in fattura. L’abbuono è riconosciuto all’atto della resa dell’imballaggio stesso, da effettuarsi non oltre un mese dall’acquisto. In caso di riutilizzo degli imballaggi usati ovvero di raccolta differenziata ai fini del successivo avvio al riciclo, l’impresa venditrice fruisce di un credito d’imposta pari al doppio degli abbuoni riconosciuti all’impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzati. Il comma 2 prevede che il predetto credito d’imposta sia riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro annui per l’anno 2020. Le modalità attuative verranno definite con decreto ministeriale. La norma, che ha un intento positivo, appare scritta in maniera superficiale e ancora una volta tratta il tema di una gestione sostenibile degli imballaggi con un’ottica limitata; pertanto si attenderà la definizione del decreto attuativo per una valutazione più compiuta.
Art. 26 ter – Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso La norma prevede, per l’anno 2020, la possibilità di riconoscere alle imprese e ai titolari di reddito da lavoro autonomo un contributo pari al 25% del costo di acquisto di: semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami ovvero dal riuso di semilavorati o di prodotti finiti; compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti. Il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, fino ad un importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro. Il credito d’imposta spetta a condizione che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell’esercizio dell’attività economica o professionale. Il credito d’imposta non è cumulabile con l’analogo previsto dall’articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), rivolto alle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio. Ai soggetti che acquistano i predetti beni non destinandoli all’esercizio dell’attività economica o professionale, il contributo spetta fino ad un importo massimo annuale di 5.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro, ed è anticipato dal venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d’imposta di pari importo. Il credito d’imposta – utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello di riconoscimento – deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è riconosciuto, non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non contribuisce alla formazione della misura che dà diritto alla corrispondente deducibilità di interessi passivi o altri componenti negativi di reddito.
SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Art. 3 sexies – Revisione delle tariffe INAIL dall’anno 2023 La norma ha l’intento di estendere a regime la riforma dei premi e contributi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali recentemente introdotta con Legge di Bilancio e resa operativa con i D.M. 27 febbraio 2019. Infatti la Legge di Bilancio aveva introdotto tale riforma per il triennio 2019-2021, mentre la norma in oggetto interviene a partire dal 2023, lasciando inspiegabilmente scoperto il 2022 (occorrerà dunque verificare l’impatto di questo sfasamento temporale tra le due norme). Le risorse stanziate dal presente articolo a copertura della riduzione delle tariffe, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica ed sul Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l’introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani, sono aggiuntive rispetto a quelle già previste dalla Legge di Bilancio per il primo triennio di attuazione della riforma. Si estende, di conseguenza, a regime anche la disciplina prevista dalla Legge di Bilancio sull’attività di monitoraggio sugli effetti finanziari delle riduzioni in esame. Inoltre, la norma sopprime le disposizioni – di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell’art. 1, comma 1126 della Legge di Bilancio 2019 in materia di rivalsa, che avevano determinato interpretazioni non sempre chiare se non addirittura contraddittorie. Cordiali saluti F.to Resp.le DPT Politiche Ambientali Barbara Gatto