Trasmissione telematica dei corrispettivi

A pochi giorni dalla data di entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, le modalità operative sono fissate dall’articolo 12-quinquies del decreto legge n. 34/2019 (c.d. decreto crescita) che risulta definitivamente approvato dal Senato, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Dalla lettura della norma si evince che nel primo semestre di vigenza dell’obbligo, che per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro è fissato al 1° luglio 2019 e al 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, non si applicano sanzioni laddove la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri avviene entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto. Viene, dunque, disciplinato senza applicazione di sanzioni il periodo transitorio relativo all’entrata in vigore del nuovo adempimento di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri che risulta scaglionato in due tempi a seconda dell’ammontare del volume d’affari conseguito. Dal momento che la norma non parla di memorizzazione, ma solo di trasmissione dei dati, si ritiene che in tale periodo transitorio, restano confermati gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi secondo le attuali modalità operative (attuali registratori di cassa ovvero bollettario madre-figlia). I dati annotati o/e memorizzati giornalmente dovranno essere trasmessi entro il mese successivo all’Agenzia delle Entrate cosi come previsto per il primo semestre di vigenza dell’obbligo. Ovviamente tutti coloro che avessero già acquistato e reso operativo un registratore telematico, potranno inviare i dati più agevolmente attraverso lo stesso registratore telematico. A regime, invece, i dati relativi ai corrispettivi giornalieri vanno trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.