Bonus edilizi: pronte le check list per il visto di conformità
Il Consiglio nazionale e la Fondazione nazionale dei commercialisti hanno pubblicato le check list utili ai fini del rilascio del visto di conformità per eco e sismabonus “ordinari” e il bonus ristrutturazione. Il visto di conformità è richiesto nel caso in cui, in luogo della fruizione diretta delle detrazioni, il beneficiario opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. Tale obbligo è escluso per i bonus edilizi minori, diversi dal bonus facciate, ossia gli interventi classificati come attività di edilizia libera e quelli di importo complessivo non superiore a 10.000 euro. Come di recente chiarito dall’Agenzia delle Entrate, le spese per il visto di conformità sono detraibili anche se sostenute prima del 1° gennaio 2022.
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, in collaborazione con la Fondazione nazionale dei commercialisti, ha diffuso le check list utili ai fini del rilascio del visto di conformità per:
– ecobonus;
– sisma bonus “ordinari”;
– bonus ristrutturazione.
A seguito del D.L n. 157/2021 (le cui norme sono state trasfuse, con alcune modifiche, nella legge di Bilancio 2022), il visto di conformità è necessario nei casi in cui, in luogo della fruizione diretta delle detrazioni, il beneficiario opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
Tale obbligo è escluso per gli interventi classificati come attività di edilizia libera e quelli di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, fatta eccezione per quelli che beneficiano del bonus facciate.
Le check list forniscono una guida ai professionisti incaricati di dover verificare i documenti necessari per l’apposizione del visto di conformità, in relazione agli interventi che danno diritto ai predetti bonus. Tuttavia, si avverte nei documenti, non sono comunque esaustivi circa i controlli da effettuare. Spetta sempre al professionista incaricato di verificare, caso per caso, la conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, necessaria ai fini della valida apposizione del visto di conformità.
Cosa controllare
Per tutti e tre i bonus, tra le informazioni che il professionista deve verificare ai fini dell’apposizione del visto di conformità ci sono:
– i dati del beneficiario della detrazione;
– le spese sostenute;
– l’ammontare del credito ceduto.
AttenzioneCon riferimento a tale ultimo punto, come già indicato nella check list del bonus facciate del 3 dicembre 2021, in tutte e tre le guide sono previsti 5SAL (stati di avanzamento lavori).Nella check list per il superbonus del 110%, l’ultima pubblicata il 19 aprile 2021, che dovrebbe essere aggiornata a breve, sono, invece, previsti 3 SAL). |
Il professionista deve inoltre controllare i dati relativi all’immobile (visura catastale, domanda di accatastamento o, in assenza di quest’ultima, ricevute di pagamento dei tributi locali).
Al riguardo si segnala che, nella check list relativa all’ecobonus:
– si specifica che è possibile fruire della detrazione anche con riferimento agli immobili classificati nella categoria catastale F/2 (unità collabenti) o F/4 (unità in corso di definizione) purché dotati di impianti di riscaldamento funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinario (Agenzia delle Entrate, circolare n. 7/E/2021);
– per tutte le tipologie di interventi, ad eccezione dell’installazione dei collettori solari per la produzione di acqua calda e dei generatori alimentati a biomassa e delle schermate solari: si prevede la verifica della dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza nell’immobile oggetto degli interventi di impianto di riscaldamento funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinario.
Nella check list relativa al sisma bonus, invece, viene richiesta la documentazione dalla quale si ricavi la zona sisma nella quale è ubicato l’immobile oggetto dell’intervento.
AttenzioneSi ricorda che il sisma bonus può essere usufruito esclusivamente per interventi realizzati su edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3, di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003). |
Si prevede inoltre la verifica:
– della documentazione che attesta la proprietà o la disponibilità dell’immobile oggetto dell’intervento;
– delle abilitazioni amministrative, comunicazioni, relazioni e attestazioni tecniche richieste dalla vigente legislazione: la comunicazione di inizio lavori (CIL o CILA) o la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) con relative ricevute di deposito presso il competente ufficio comunale o la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal contribuente in cui sia indicato la data di inizio lavori ed attesta la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili e che i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo ai sensi della normativa edilizia vigente;
– dei documenti di spesa e dei relativi pagamenti: fatture, bonifici parlanti, oneri di urbanizzazione, imposte di bollo, ecc.
Tra i documenti che devono essere acquisiti e verificati ai fini del rilascio del visto di conformità, rientra l’asseverazione della congruità delle spese sostenute con allegato computo metrico.
Riprendendo quanto specificato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 16/E/2021, in tutte e tre le check list viene precisato che, l’attestazione della congruità delle spese:
– qualora non sia già contenuta in un modello di asseverazione normativamente previsto, può essere predisposta in forma libera, purché preveda l’assunzione di consapevolezza delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici, conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000);
– deve riferirsi ad interventi che risultano “almeno iniziati”.
AttenzioneL’asseverazione non è in ogni caso richiesta per l’acquisto di case antisismiche. |
Opzioni prorogate fino al 2024
Si ricorda che la legge di Bilancio 2022 ha prorogato le opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito per le detrazioni edilizie diverse dal superbonus 110% anche per le spese sostenute nel 2022, nel 2023 e nel 2024.
Con la Manovra, inoltre, le due opzioni sono state estese anche:
– per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune (di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera d) del TUIR);
– per la nuova detrazione del 75% spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per interventi volti al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti (nuovo bonus ex art. 1, comma 42, della legge stessa).
Spese per visto detraibili
Per i bonus diversi dal 110%, l’obbligo di apporre il visto di conformità (e di attestazione della congruità dei costi) nel caso di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito è entrato in vigore dal 12 novembre 2021 con il D.L. n. 157/2021, il cui testo è stato trasfuso nella legge di Bilancio 2022 e contemporaneamente abrogato, con salvezza degli atti e dei provvedimenti adottati, nonché degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici sorti nel frattempo sulla base degli stessi.
L’obbligo del rilascio del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese si applica anche alle comunicazioni di cessione del credito concernenti le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nell’anno 2020 per gli interventi ammessi ai bonus diversi dal superbonus, il cui accordo di cessione si sia perfezionato a decorrere dal 12 novembre 2021.
Considerato l’intreccio di norme, non era chiaro se fosse possibile detrarre le spese sostenute per il visto di conformità e di attestazione della congruità dei costi dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021.
L’Agenzia delle Entrate ha definitivamente fugato ogni dubbio in merito. Ha infatti chiarito che le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni relative agli interventi edilizi “minori” possano essere detratte indipendentemente dal momento del relativo sostenimento. Sono quindi ammesse alle detrazioni anche le spese sostenute prima del 1° gennaio 2022.
Limiti alle cessioni
Sempre con riguardo alle opzioni delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito si ricorda la stretta prevista dal decreto Sostegni ter.
Detto decreto, in particolare, esclude la possibilità per il soggetto che ha già acquistato il credito di cederlo ulteriormente. Per effetto della nuova disposizione, quindi, i bonus potranno essere ceduti una sola volta.