Attività consentite settore fotografico

In riferimento a diversi quesiti posti in merito a quanto in oggetto l’Allegato 1 del Dpcm 22 marzo 2020 specifica che le attività di cui al codice ATECO 74 SONO CONSENTITE.

In questo codice sono ricomprese anche le

  • Attività di fotoreporter (74.20.11)
  • Attività di riprese aeree nel campo della fotografia (74.20.12)
  • Altre attività di riprese fotografiche (74.20.19)
  • Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa (74.20.20).

Per proseguire l’attività le imprese di cui sopra dovranno rispettare i contenuti del Protocollo condiviso sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

E’ utile precisare che le attività consentite di cui all’Allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020 si cumulano con quelle indicate nell’Allegato 1 del Dpcm 22 marzo 2020. L’utilizzo in quest’ultimo allegato dei codici ATECO per definire le attività di cui non si è disposta la sospensione pone però dei problemi di interpretazione in quanto lo spirito dei vari Dpcm emanati dal Governo è quello di garantire le attività essenziali ed aventi carattere di urgenza.

Al fine di evitare di far incorrere le imprese nelle sanzioni previste, riteniamo prudentemente che solo le attività di fotografia strettamente connesse al mondo dell’informazione possano proseguire senza ragionevole possibilità di incorrere in sanzioni, così come le attività di commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia (allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020).