Assicurazione INAL infortuni domestici

La polizza assicurativa contro gli infortuni domestici riconosce la tutela assicurativa a tutti coloro che svolgono, a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione, un’attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell’ambiente in cui dimorano, in modo abituale ed esclusivo.

Dal 1° gennaio 2019 è stata innalzata l’età per la tutela assicurativa da 65 anni a 67 anni, è stato abbassato il grado di inabilità permanente necessario per la costituzione della rendita dal 27% al 16%; sono stati previsti la corresponsione della prestazione una tantum per i gradi di inabilità accertata compresi tra il 6% e il 15% e il riconoscimento dell’assegno per l’assistenza personale continuativa ai titolari di rendita con specifiche menomazioni (t.u. n. 1124 del 1965), è stato elevato a 10mila euro l’assegno una tantum riservato ai superstiti in caso di infortunio mortale.
 
E’ obbligato ad assicurarsi contro gli infortuni in ambito domestico colui che:

  • ha un’età compresa tra i 18 e a decorrere dal 1° gennaio 2019 i 67 anni compiuti
  • svolge il lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa
  • non è legato da vincoli di subordinazione
  • In base ai requisiti assicurativi indicati, si devono assicurare, fermo restando lo svolgimento del  lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo:
  • gli studenti anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano dell’ambiente in cui abitano;
  • tutti coloro che, avendo già compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio ragazzi e ragazze in attesa di prima occupazione);
  • i titolari di pensione che non hanno superato i 67 anni;
  • i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione;
  • i lavoratori in mobilità, i lavoratori in cassa integrazione guadagni o beneficiari di prestazioni a carico dei Fondi di integrazione salariale e i lavoratori che percepiscono indennità di disoccupazione previste dalle leggi vigenti a seguito della perdita involontaria dell’occupazione;
  • i soggetti che svolgono un’attività lavorativa che non copre l’intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato); l’assicurazione, in questo caso, deve ricoprire solo i periodi in cui non è svolta attività lavorativa. Tuttavia, il premio assicurativo non è frazionabile e la quota va versata per intero, anche se la copertura assicurativa è valida solo nei periodi in cui non è svolta altra attività lavorativa.

Nell’ambito di uno stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone (ad esempio: madre e figlia).

E’ escluso dall’obbligo assicurativo:

  • colui che ha meno di 18 anni o, a decorrere dal 1° gennaio 2019, più di 67 anni
  • il lavoratore socialmente utile (Lsu)
  • il titolare di una borsa lavoro
  • l’iscritto a un corso di formazione e/o a un tirocinio
  • il lavoratore part time
  • il religioso

Il premio assicurativo deve essere corrisposto entro il 31 gennaio di ogni anno per avere la copertura assicurativa con decorrenza dal 1° gennaio e senza soluzione di continuità con l’anno precedente.

Se, invece, il pagamento è effettuato dopo il 31 gennaio l’assicurazione decorre dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento.

Il premio è annuale e non è frazionabile. Dal 2019 l’importo è fissato in € 24,00 annui. Per il pagamento del premio assicurativo deve essere utilizzato unicamente l’Avviso di pagamento PagoPA che viene elaborato dai sistemi dell’Inail e che viene reso disponibile nei servizi online che l’Istituto ha riservato all’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico.

E’ esonerato dal pagamento del premio assicurativo contro gli infortuni in ambito domestico colui che ha un reddito al di sotto di una determinata soglia. In tal caso il premio è a carico dello Stato.
In particolare, è escluso dal pagamento chi contemporaneamente:

  • ha un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro annui
  • fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro annui.

Chi possiede i requisiti di legge ma non paga l’assicurazione, è soggetto ad una sanzione da parte dell’Inail, graduata in relazione al periodo di trasgressione e per un importo non superiore, comunque, all’equivalente del premio (24,00 euro).