Nuovo Decreto Fiscale: le novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro
In data 21 ottobre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. Il documento contiene una serie di misure rilevanti, sia fiscali e finanziarie, ma anche a tutela del lavoro e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto conto degli effetti conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Vediamo insieme le novità intervenute in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Più poteri all’INL
Maggiori incarichi all’Ispettorato Nazionale del Lavoro prevedendo la vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro anche in capo all’istituto.
La sospensione dell’attività lavorativa
Il potere di sospensione dell’attività è attribuito all’Ispettorato Nazionale del Lavoro e ai servizi ispettivi delle Aziende sanitarie locali.
La revoca della sospensione
Può essere eseguita dagli organi di vigilanza qualora sussistano le seguenti condizioni:
- regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza (almeno in riferimento alla sorveglianza sanitaria ed alla formazione ed informazione, Circolare Min. Lavoro n. 26/2915)
- accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
- rimozione delle conseguenze pericolose delle gravi violazioni di sicurezza
Il ricorso amministrativo
E’ prevista la possibilità di proporre ricorso amministrativo unicamente nei confronti dei provvedimenti di sospensione per lavoro irregolare, escludendo qualsiasi contenzioso amministrativo in riferimento alla sospensione in materia di sicurezza sul lavoro.
Il regime sanzionatorio
Il soggetto, a cui è stato applicato il provvedimento di sospensione dell’attività, che non rispetta tale obbligo è punito:
- con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
- con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
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