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Assegno unico

L’assegno ponte per i figli (anche per autonomi e disoccupati)

L’assegno unico universale per i figli prenderà il via dal 1° luglio 2021, anche se va detto che quello approvato con il decreto del 4 giugno scorso è tecnicamente un assegno temporaneo, di fatto una misura ponte, in vigore fino 31 dicembre 2021. Solo con l’anno nuovo, infatti, l’assegno previsto dalla legge delega n. 46 del 1° aprile 2021 entrerà nella sua fase definitiva. Per i prossimi sei mesi, duque, il decreto legge n. 79, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 giugno scorso, ha stabilito requisiti, beneficiari e importo mensile spettante: l’assegno, volto a sostenere la genitorialità, andrà ai nuclei familiari che non percepiscono gli Anf (assegni al nucleo familiare). Sono compresi anche i lavoratori autonomi e i disoccupati, nel rispetto ovviamente dei requisiti previsti.
La ministra alle Pari opportunità e alla Famiglia, Elena Bonetti, a più riprese ha assicurato che con il nuovo assegno unico nessuno prenderà meno di quanto abbia preso finora con i vari bonus e detrazioni fiscali.
Dunque, in sostanza, cosa cambierà? Chi sono le nuove categorie che potranno accedere all’assegno? Quali sono i tempi entro cui fare domanda? E quanto spetterà a ogni nucleo familiare? Vediamo di rispondere alle domande più frequenti.

Chi ha diritto all’assegno unico? Ora anche le partite Iva

Come detto, l’assegno “ponte” spetta ai soli nuclei che non possiedono i requisiti per accedere agli Anf, gli assegni al nucleo familiare, già in vigore. Questi ultimi, invece, continueranno ad essere corrisposti alle famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati, con una lieve maggiorazione (vedi scheda n. 11). A differenza dell’Assegno unico universale che partirà dal 1° gennaio 2022, e che sarà rivolto ai figli con età compresa tra i 7 mesi della gestazione fino ai 21 anni (se ancora a carico), l’assegno ponte è rivolto soltanto alle famiglie con figli tra 0 e 18 anni.

Quali sono i requisiti?

Per accedere all’assegno “ponte”, il richiedente deve rispondere ai seguenti requisiti:
* essere in possesso di un Isee inferiore a 50 mila euro annui;
* essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
* non essere percettore degli assegni al nucleo familiare (il nuovo strumento si rivolge dunque solo a chi oggi è escluso da questo istituto);
essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europe.

In alternativa essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; oppure essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea con:
a) permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
b) permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale.
essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Come si fa la domanda? E come viene accreditato l’assegno?

Il decreto spiega che le domande andranno presentate entro il 30 giugno in modalità telematica sul portale internet dell’Inps (o tramite Caf e Patronati).
L’Inps fornirà entro il 30 giugno le istruzioni per presentare le domande e consentire le erogazioni a partire dal 1° luglio.
Ma niente paura. In realtà c’è tempo fino al 30 settembre 2021: le domande infatti presentante entro quella data danno diritto alle mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Le domande presentate dal 1° ottobre, invece, daranno diritto all’assegno a partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata.
L’assegno verrà erogato mensilmente sul conto corrente dei richiedenti e non concorrerà alla formazione del reddito.

La domanda è obbligatoria o l’assegno è automatico?

Per ottenere il nuovo assegno ponte (per partite Iva, autonomi e disoccupati) la domanda è obbligatoria (indipendentemente se si beneficia già di qualche misura di sostegno alla genitorialità).
Solo i beneficiari del Reddito di cittadinanza non dovranno fare domanda, ma sarà l’Inps automaticamente a calcolare il diritto e l’importo dell’assegno.

Entro quando si deve fare domanda per l’assegno unico per i figli?

Come detto, il sussidio spetta a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa, ma a chi farà domanda entro il 30 settembre l’assegno unico verrà comunque corrisposto retroattivo a partire da luglio. Diversamente, se la domanda verrà inoltrata dopo il 1° ottobre, l’assegno non avrà alcuna retroattività e sarà corrisposto a partire dal mese di ottobre o dai mesi successivi coincidenti con la data della domanda.

A quanto ammonta l’assegno per i figli?

Gli importi dell’assegno sono stabiliti dalla tabella allegata al decreto e calano al crescere del livello dell’Isee (ma questo vale solo per l’assegno “ponte”, da gennaio 2022 le cose cambieranno). Fino al 31 dicembre, dunque, gli importi sono i seguenti:
* fino a un massimo di 167,5 euro al mese per ciascun figlio, nel caso di Isee fino a 7 mila euro;
* dimezzati a 83,50 euro al mese a figlio intorno ai 15 mila euro di Isee;
* fino a 30 euro al mese per figlio con Isee intorno ai 40 mila euro;
* stabili a 30 euro fino a 50 mila euro di Isee, valore oltre il quale si annullano.

Ogni importo è riferito a un solo figlio, dunque l’importo finale che forma l’assegno è dato dall’importo a cui si ha diritto moltiplicato per il numero dei figli

Gli importi per ciascun figlio sono maggiorati nei seguenti casi:
* famiglie con 3 o più figli: in questo caso gli importi per figlio sono maggiorati del 30%. L’importo massimo, corrispondente a livelli di Isee inferiori a 7 mila euro, passa ad esempio da 167,5 euro a circa 218 euro a figlio al mese;
* figli con disabilità: in questo caso l’importo mensile per figlio è maggiorato di 50 euro. Quindi, per livelli di Isee inferiori a 7mila euro l’importo mensile per figlio disabile è pari a 217,5 euro nel caso di nuclei con 1 o 2 figli e a 268 euro nel caso di nuclei con 3 o più figli.

Quanto dura l’assegno?

Il beneficio è concesso per il periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2021. Considerando che l’assegno unico universale per i figli entrerà a regime dal 1° gennaio 2022, l’aassegno “ponte” avrà una durata semestrale prima dell’avvio del nuovo aiuto.

L’assegno unico è compatibile con altre prestazioni a sostegno dei figli?

Il decreto legge non abolisce nessuno degli strumenti a sostegno dei figli già esistenti, questi cesseranno quando si andrà a regime il 1° gennaio 2022 con l’attuazione della delega. Pertanto, l’Assegno ponte è compatibile con tutte le altre prestazioni a sostegno dei figli, tranne – come detto – che con gli Assegni al nucleo familiare.

Ho un figlio con disabilità, ho diritto a un assegno maggiorato?

I genitori con figli disabili hanno diritto a un assegno maggiorato dal valore di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità.

Percepisco un Assegno per il nucleo familiare, cosa mi cambia?

Il decreto legge ha previsto una maggiorazione degli importi degli Anf, gli Assegni per il nucleo familiare. Dal 1 ° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, l’assegno sarà aumentato di 37,50 euro per ciascun figlio, in caso di famiglie fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio per le famiglie con almeno tre figli.

Percepisco il Reddito di cittadinanza, ho diritto all’assegno?

Come previsto dalla delega, anche i percettori del Reddito di cittadinanza avranno diritto all’Assegno ponte. Tuttavia, i due strumenti non si cumulano pienamente. Dall’importo complessivo dell’assegno, infatti, verrà sottratta la quota dell’RdC imputabile alla presenza di figli nel nucleo.
Le due prestazioni saranno erogate insieme e il ricalcolo sarà fatto d’ufficio dall’Inps e i nuclei familiari non dovranno presentare alcuna domanda. Le somme erogate a titolo di assegno non saranno assoggettate ai vincoli di spesa e di prelievo tipici del RdC.

Il “bonus nidi” verrà inglobato dall’assegno unico?

Il bonus asili nido non sarà assorbito dall’assegno unico. Lo ha confermato la ministra Bonetti spiegando che il bonus farà «parte di un altro pacchetto, quello del sostegno alle spese educative previsto dal Family Act» e che verrà in seguito reso strutturale. Dunque, «nel frattempo il bonus nido rimarrà».

Siamo divorziati e abbiamo l’affido condiviso, a chi va l’assegno?

Il decreto legge specifica che nel caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato in misura pari al 50 per cento sull’Iban di ciascun genitore.

Ho il permesso di soggiorno ma i miei figli vivono all’estero, ho diritto all’assegno?

Come detto, hanno diritto all’assegno ponte i genitori cittadini italiani, cittadini Ue, quelli con permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o con permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca con figli a carico.

I soggetti extracomunitari fiscalmente residenti in Italia per dichiarare di avere uno o più figli a carico è necessario che siano in possesso dei codici fiscali dei familiari, anche se residenti all’estero. Gli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate per rilasciare il codice fiscale di familiari di cittadini extracomunitari non residenti richiedono la presentazione di una documentazione attestante lo status di familiare. I documenti richiesti sono, alternativamente:
documentazione originalerilasciata dall’autorità consolare del Paese d’origine (deve essere tradotta in italiano e asseverata da parte del prefetto competente per territorio);
* per i soggetti provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 la documentazione deve avere l’apposizione dell’Apostille (cioè un timbro speciale apposto da un’autorità che certifica che un documento è una copia conforme dell’originale);
documentazione del Paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’originale dal Consolato italiano nel paese di origine.