ebav scadenze marzo emergenza

Scadenze EBAV aziende 31/03/2021 emergenza

A24  – ASSEGNO ORDINARIO/ EMERGENZA COVID 19 FSBA AZIENDA (tutte le categorie)

Contributo alle aziende che, nell’anno di competenza, hanno in essere un Accordo di Sospensione FSBA per Assegno Ordinario ai sensi dell’art.30 del d.lgs.148/2015 e per assegno ordinario a seguito emergenza Covid-19.

Specifiche : Il contributo previsto è di €20 mensili per sospensione assegno ordinario e di € 30 mensili per sospensione emergenza Covid-19 per ogni dipendente nel caso in cui la durata effettiva della sospensione, per dipendente, sia superiore alle due settimane nel mese di competenza anche non consecutive, ovvero la durata effettiva della sospensione, ai fini del calcolo, sia di:
– almeno 11 giornate di effettiva sospensione nel mese (in vigenza di orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giornate);
– almeno 13 giornate di effettiva sospensione nel mese (in vigenza di orario di lavoro settimanale distribuito su 6 giornate).

Il contributo è previsto con riferimento ai soli lavoratori sospesi per i quali nei mesi di utilizzo di FSBA l’imponibile fiscale è risultato pari o inferiore ai 300€.

A31 – SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA’ DELLE IMPRESE (tutte le categorie)

Contributo a seguito delle spese di istruttoria della pratica, e del costo di eventuali commissioni, sostenute per il rilascio delle garanzie per le imprese che accedono a nuovi finanziamenti nel periodo 17 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 per il tramite i Confidi Artigiani (vedi elenco in allegato).

A32 – SOSTEGNO APPLICAZIONE PROTOCOLLI SICUREZZA (tutte le categorie)

Contributo a fronte delle spese sostenute dall’azienda per consulenza sull’attuazione dei protocolli anticontagio Covid-19 rese da un Professionista e/o Strutture dedicate delle Associazioni artigiane, anche con propri collaboratori e/o dipendenti incaricati che devono, al momento dell’intervento in azienda, aver partecipato a qualificati corsi inerenti la materia o avere un’esperienza lavorativa specifica di almeno 3 anni.

Specifiche dell’intervento: L’attuazione del protocollo anticontagio Covid-19 deve essere realizzato con il coinvolgimento degli RLST nella forma della consultazione di cui all’art.50 d.lgs.81/2008 come disciplinata dagli accordi interconfederali vigenti che regolano l’attività del sistema COBIS.

Si considerano validi gli interventi effettuati dal 15 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020 per fatture emesse entro e non oltre il 31/01/2021.

A33 – SOSTEGNO ATTIVITA’ SANIFICAZIONE (tutte le categorie)

Contributo alle aziende per le attività di sanificazione, svolta dall’azienda su base volontaria, per anticontagio Covid-19 indipendentemente dalla presenza di un caso confermato di COVID.

Rimborso delle spese sostenute e documentate dalle aziende aderenti EBAV per attività di sanificazione di ambienti, strumenti e veicoli di lavoro.

In alternativa, a discrezione del datore di lavoro, il rimborso potrà essere richiesto per le spese sostenute per l’acquisto di macchinari per la sanificazione diretta dei locali/strumentazione da lavoro / veicoli da lavoro.

Va presentata una diversa domanda A33 per ciascuna eventuale tipologia di intervento.

Specifiche dell’intervento:

Si considerano validi gli interventi effettuati dal 17 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020  per fatture emesse entro e non oltre il 31/01/2021.

A34  – ULTERIORE SOSTEGNO APPLICAZIONE PROTOCOLLI SICUREZZA (tutte le categorie)

Sono previste 5 tipologie di intervento:

a) Azienda con soggetti posti in isolamento fiduciario con provvedimento dell’ASL competente in caso di:

  • contatto stretto con un caso accertato di COVID 19 extraziendale o aziendale;
  • provenienza da zone a rischio secondo le indicazioni del Ministero della Salute ed eventuali ordinanze della Regione Veneto.

E’ computato nel numero dei soggetti interessati in isolamento fiduciario: ogni lavoratore dipendente dell’azienda, il titolare, i soci ed i collaboratori.

b) Azienda il cui lavoratore dipendente, dopo una missione all’estero, è soggetto ad obbligo di quarantena in attesa dei risultati del tampone.

c) Accertamenti sanitari sui lavoratori “fragili” cosi come definiti dalla circolare MIN SAL del 29 aprile 2020 e dalla comunicazione congiunta Min. Lavoro e Min. Salute.

d) Acquisto materiale non sanitario per adempiere alle prescrizioni derivanti dal Ministero della Salute per:

  • l’ingresso nel luogo di lavoro di persone esterne;
  • esercizio di attività di servizi, di manutenzione del verde, al dettaglio etc soggette a rischio COVID (es. autoriparazioni, parrucchieri, estetiste, pasticcerie, panifici, installatori, manutentori, ristoratori, birrai, etc)

e) Assenza dall’attività aziendale per provvedimento dell’ASL in caso di assenza di titolari , soci e collaboratori dovuta ad isolamento fiduciario del figlio con provvedimento ASL.