EBAV scadenza aziende 31/01/2021

A51 – SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI (tutte le categorie)


L’investimento:

  • può essere per innovazione tecnologica, di processo o di prodotto
  • può riguardare: attrezzature e macchinari di lavoro, impianti di produzione, impianti di energie rinnovabili, registrazione o acquisizione di brevetti e licenze d’uso.
  • può essere attuato attraverso:
    – Mutuo chirografario
    – Artigiancassa
    – Mediocredito
    – Sabatini/Tremonti
    – Leasing
    – Mutuo fondiario o ipotecario
    – Autofinanziamento

E’ escluso il contributo per l’acquisto di:

  • beni usati,
  • beni immobili (compresa la loro manutenzione o restauro);
  • beni mobili registrati (motoveicoli, autoveicoli, camion, imbarcazioni, ecc.)
  • beni per cui si è già presentata domanda A62 “Nuova Imprenditoria Giovanile”
  • allestimenti camion previsti dal Servizio A23 “Acquisti e allestimenti Trasporto Merci
  • climatizzatori

Nessuna azienda può ricevere più di un contributo A51 per anno competenza.
Beni diversi tra loro acquistati in tempi diversi tra loro sono considerati investimenti diversi (“spese non cumulabili”).
Per l’anno di competenza fa fede la data della stipula finanziamento o la data fattura in caso autofinanziamento.
Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva.

Casistiche particolari
Solo per la categoria Acconciatura-Estetica sono considerate attrezzatura alcune specifiche parti dell’arredamento del negozio strettamente inerenti l’attività.
Solo per Trasporto persone è considerata attrezzatura l’acquisto di beni mobili registrati quali autoveicoli e autobus.
Solo per le Imprese funebri, inquadrate come categoria Ebav “Settori scoperti”, è considerata attrezzatura l’acquisto di beni mobili registrati quali autoveicoli per il trasporto delle salme (carro funebre).
L’Hardware (Pc, tablet, ecc.) può essere considerato Attrezzatura, qualora il suo utilizzo faccia parte di un unico investimento di innovazione collegato alla produzione oppure alla informatizzazione dell’azienda e non strumento da utiLizzare per la mera attività di ufficio.

CONTRIBUTO: Finanziamenti garantiti da Consorzi fidi dell’artigianato:
il contributo sull’investimento effettuato è pari al 7% (IVA esclusa), fino a un massimo erogabile di € 3.000;
l’investimento non può essere inferiore a €10.000

Altri finanziamenti:
il contributo sull’investimento effettuato è pari al 5% (IVA esclusa), fino a un massimo erogabile di € 2.500;
l’investimento non può essere inferiore a €20.000

A52 – SOSTEGNO AL CONSOLIDAMENTO DEGLI IMPIANTU DEBITORI (tutte le categorie)

Contributo alle aziende artigiane per consolidamento degli impianti debitori e/o operazioni a medio/lungo termine per esigenze di liquidità, realizzati nell’anno di competenza con la garanzia dei Confidi Artigiani, (vedi elenco in allegato) che devono essere destinati a:
– consolidamento delle passività a breve termine
– ristrutturazione della garanzia debitoria
– riequilibrio finanziario
– mutui chirografari (non per investimenti/acquisti)
Gli importi finanziabili  debbono riguardare almeno un minimo di € 30.000 per singola operazione.
L’anno di competenza è l’anno di erogazione del finanziamento/affidamento.
Nessuna azienda può ricevere più di un contributo A52 per anno competenza

CONTRIBUTO: 2% del credito/affido concesso con la garanzia Confidi, fino a un massimo erogabile di € 1.300.