Depositi e distributori minori “cisternette”

Legge 27/2020 – entrata in vigore 30 giugno 2020 – prorogata alla data del 1° gennaio 2021

Si ricorda  che dal 01 gennaio 2021 decorrono gli obblighi di comunicazione all’ufficio delle dogane  con obbligo di tenuta registro di carico e scarico, con modalità semplificate per gli esercenti:

  • depositi per uso privato, agricolo e industriale di capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi (cosidetti “depositi minori”);
  • apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati agricoli e industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi  (cosiddetti “depositi minori).

ESCLUSIONI

Restano esclusi dalla disciplina di cui sopra i depositi per uso privato, agricolo e industriale aventi capacità pari o inferiore a 10 metri cubi nonché gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per i medesimi usi collegati a serbatoi la cui capacità globale è pari o inferiore a 5 metri cubi, i cui esercenti non sono pertanto sottoposti a comunicazione di attività né a tenuta del registro di carico e scarico.