Novità del DL Liquidità

Il Senato ha appena approvato definitivamente il DL Liquidità, facendo proprie le modifiche apportate in sede di conversione dalla Camera dei Deputati.

In attesa della pubblicazione, vi alleghiamo una breve nota con le modifiche più significative apportate all’art. 13 “Fondo centrale di garanzia PMI”

DL Liquidità – Novità Articolo 13

Co. 1 lett. d): la garanzia del Fondo può essere cumulata con un’ulteriore garanzia concessa da confidi o da altri soggetti abilitati, a valere su risorse proprie, fino alla copertura del 100% del finanziamento concesso;

Co. 1 lett. e): per le operazioni di rinegoziazione del debito la quota di credito aggiuntivo è innalzata dal 10 al 25%, calcolato sull’importo del debito accordato in essere;

Co. 1 lett. g-ter): la garanzia è concessa anche in favore dei beneficiari finali, ad esclusione delle operazioni di rinegoziazione del debito, che presentino nei confronti del soggetto finanziatore esposizioni classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate prima del 31.01.2020;

Co. 1 lett. i): il cumulo della garanzia del Fondo con altre forme di garanzia per le operazioni di investimento immobiliare (durata minima 10 anni e importo superiore a 500 mila euro) è esteso anche al settore termale, oltre quello turistico-alberghiero;

Co. 1 lett. m): per i finanziamenti, ammessi alla garanzia del Fondo con copertura al 100% sia in garanzia diretta sia in riassicurazione, è previsto un allungamento della durata fino a 120 mesi. L’importo massimo dell’operazione viene innalzato a 30 mila euro, in ragione del 25% dei ricavi oppure del doppio della spesa salariale (ultimo bilancio depositato o ultima dichiarazione fiscale presentata). Anche in questo caso possono beneficiare della misura i soggetti che presentano inadempienze probabili, o esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate anche antecedenti al 31.01.2020. Viene eliminato ogni riferimento al 1° gennaio 2019 e rafforzata la possibilità di utilizzare autocertificazioni, e si semplifica il riferimento al tasso da applicarsi, sempre tenendo conto dei soli costi di istruttoria, assumendo quale parametro il rendimento medio dei titoli pubblici maggiorato dello 0,20%.

Co. 1 lett. m-bis): si precisa che i soggetti che hanno già ricevuto il finanziamento di 25mila euro possono chiedere l’adeguamento alle nuove condizioni;

Co. 1 lett. n): anche per le imprese con ricavi fino a 3,2 milioni euro il criterio per determinare l’importo massimo è il 25% dei ricavi o, alternativamente, il doppio della spesa salariale;

Co. 1 lett. n-bis): previa autorizzazione della Commissione europea, i confidi che hanno beneficiato dei contributi di cui alla Legge di Stabilità 2014, possono attribuire a patrimonio i fondi rischi o gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici, ad esclusione di quelli derivanti dal fondo antiusura;

Co. 1 lett. p-bis): per i finanziamenti di importo superiore a 25 mila euro le imprese possono avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi;

Co. 4-bis): le CCIAA possono concedere contributi in conto commissioni di garanzia alle PMI sulle operazioni ammesse alla garanzia del Fondo per contenere i costi delle garanzie concesse da soggetti garanti autorizzati;

Co. 11: estensione alle imprese forestali, dell’acquacoltura, dell’ippicoltura, dei consorzi di bonifica, dei birrifici artigianali;

Co. 12-bis): fino al 31.12.2020 è costituita una riserva sulle risorse del Fondo con importo fino a 100 milioni euro per gli interventi di cui alla lett. m), a favore degli Enti del Terzo settore esercenti attività d’impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all’autofinanziamento.