Licenza vendita prodotti alcolici
Per la vendita di prodotti alcolici, a decorrere dal 30 giugno 2019, serve nuovamente la licenza fiscale rilasciata dall’Agenzia delle dogane
La vendita al minuto di prodotti alcolici ricomprende tutte quelle attività che si rivolgono direttamente al consumatore finale inclusi la vendita al dettaglio e la somministrazione di bevande alcoliche, qualsivoglia siano le classificazioni ed i requisiti per l’esercizio fissati dalla rispettiva normativa di riferimento.
Esemplificando, sono più soggetti alla denuncia ex art. 29, comma 2, del D.lgs. n.504 del 1995:
- gli esercizi di vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all’art.86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ovvero quelli annessi, ad esempio ad alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè ed esercizi simili;
- la vendita al dettaglio di alcolici in esercizi di vicinato, nelle medie o grandi strutture di vendita ovvero i negozi al minuto, supermercati ed ipermercati;
- gli esercizi di somministrazione al pubblico di bevande alcoliche, per il consumo sul posto, ovvero i ristoranti, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari;
- gli esercizi operanti con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere, mostre e simili;
- la vendita al dettaglio di bevande alcoliche per mezzo di apparecchi automatici.
DAL 30 GIUGNO 2019
Con l’articolo 13-bis introdotto dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019, di conversione de D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 (c.d. “Decreto crescita”), viene di fatto disposta l’abrogazione della precedente disposizione, cosicché i soggetti di cui sopra sono nuovamente tenuti a richiedere la licenza in questione, a decorrere dal 30 giugno 2019 (data di entrata in vigore della L. n. 58/2019).
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha provveduto a ripristinare il modello di “Denuncia di attivazione esercizio di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa e istanza per il rilascio della licenza di esercizio (art. 29, commi 2 e 4 e art. 63, comma 1 del D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)”, senza emanare al momento ulteriori indicazioni operative in merito.
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Per scaricare il testo della nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. RU113015/2017 clicca qui.