Bonus edilizi: come funziona il blocco delle cessioni dei crediti
Oggetto: Bonus edilizi: come funziona il blocco delle cessioni dei crediti
Il decreto Sostegni ter ha introdotto nuove e più stringenti regole per la cessione dei crediti derivanti dai bonus edilizi. In sintesi, il D.L. n. 4/2022 ha previsto il divieto di effettuare cessioni a catena dei crediti, limitando la cessione a una sola. È stato peraltro previsto anche un periodo transitorio – fino al 7 febbraio 2022, ma l’Agenzia delle Entrate ha anticipato la proroga al 17 febbraio 2022 – per le operazioni di cessione o sconto in fattura già avviate. Con questa infografica si riassumono le varie ipotesi previste e le relative conseguenze.
Il decreto Sostegni ter (D.L. n. 4/2022) è intervenuto nuovamente sulla disciplina dei bonus edilizi restringendo ancor di più il campo di manovra degli operatori.
Infatti, dopo il decreto Antifrodi (D.L. n. 157/2021, trasfuso nella legge di Bilancio), con cui sono stati previsti stringenti obblighi di apposizione del visto di conformità e di asseverazione per quasi tutte le ipotesi di bonus, ora si limita la “monetizzazione” dei bonus, intervenendo sulle cessioni a catana dei crediti da essi derivanti.
Cosa prevede il decreto Sostegni ter
La norma (art. 28, D.L. n. 4/2022) modifica gli articoli 121 e 122 del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio) che disciplinano l’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali in materia edilizia ed energetica, e la cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da Covid-19.
Soffermandoci sull’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali in materia edilizia ed energetica (art. 121) si stabilisce che:
– nel caso di opzione per il contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, i fornitori possono recuperarlo sotto forma di credito d’imposta, cedibile dai medesimi, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti;
– nel caso di opzione per la cessione del credito d’imposta di pari ammontare, il contribuente può cederlo ad altri soggetti senza che il cessionario abbia facoltà di successiva cessione.
Di fatto, dunque, i crediti possono essere oggetto di una sola cessione.
Disciplina transitoria
Per evitare di bloccare completamente il mercato – e, soprattutto, penalizzare gli operatori che hanno già avviato operazioni di cessione o sconto in fattura – il decreto Sostegni ter ha previsto una sorta di disciplina transitoria.
Infatti, viene disposto che i crediti che – alla data del 7 febbraio 2022 – sono stati precedentemente oggetto di cessione o sconto in fattura possono costituire oggetto esclusivamente di un’ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.
Va però evidenziato che, come anticipato dall’Agenzia delle Entrate in una FAQ pubblicata il 3 febbraio sul proprio sito, in occasione del rilascio del nuovo modello per la comunicazione, il termine dovrebbe essere spostato al 17 febbraio 2022.
Tradotto: se entro il 16 febbraio 2022 viene effettuata la comunicazione di cessione o sconto in fattura, sarà possibile effettuare un’ulteriore cessione del credito.
Di seguito, si riporta una infografica con le varie ipotesi sopra indicate e le relative conseguenze.