Green pass al lavoro e per fruire dei servizi: il vademecum dei comportamenti da adottare
Premessa
Con gli ultimi decreti-legge emanati dal governo sono state introdotte particolari e importanti novità per continuare a far fronte all’emergenza epidemiologica a cui il nostro Paese è stato sottoposto negli ultimi anni.
Tra queste spicca in modo particolare il nuovo obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni.
Come può un datore di lavoro gestire in modo corretto le ultime riforme emanate dal governo?
Nuovo obbligo vaccinale ultracinquantenni
Con il decreto legge 1/2022, il Legislatore riscrive nuovamente le condizioni di accesso agli ambienti di lavoro, allargando la platea dei lavoratori che dovranno essere obbligatoriamente in possesso del green pass rafforzato (vaccinazione o guarigione da malattia COVID-19) per poter lavorare.
Infatti, a partire dal 15 febbraio 2022 tutti i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno d’età o che lo compiano entro il prossimo 15 giugno 2022 potranno accedere agli ambienti di lavoro soltanto se muniti di green pass rafforzato.
La nuova normativa sul super green pass al lavoro ricalca sostanzialmente quella in vigore dallo scorso 15 ottobre relativa al green pass semplice:
coloro che, dal 15 febbraio 2022, non possiederanno il super green pass (seppur tenuti per legge) o ne risulteranno privi al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, verranno considerati assenti ingiustificati, con conseguente sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dal primo giorno di assenza, pur mantenendo il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Per tutti gli altri lavoratori per i quali non è previsto l’obbligo vaccinale continua ad essere obbligatorio il possesso del green pass base per accedere ai luoghi di lavoro.
CATEGORIA DI LAVORATORI INTERESSATE DALL’OBBLIGO VACCINALE | DATA DI DECORRENZA DELL’OBBLIGO | DISPOSIZIONE NORMATIVA |
Lavoratori appartenenti a settori ad interesse sanitario | Dal 1° aprile 2021 per gli operatori a interesse sanitario. Dal 15 dicembre 2021 per gli amministrativi occupati in tali settori e gli esercenti attività di assistenza domiciliare. | D.L. 44/2021 convertito in Legge 76/2021 D.L. 172/2021 |
Lavoratori delle RSA | Dal 10 ottobre 2021 | D.L. 122/2021 convertito in Legge 133/2021 |
Personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico; personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori. | Dal 15 dicembre 2021 | D.L. 172/2021 |
Insegnanti (personale del sistema nazionale d’istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali d’istruzione per adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore). | Dal 15 dicembre 2021 | D.L. 172/2021 |
Personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori. | Dal 1^ febbraio 2022 | D.L. 1/2022 |
Lavoratori ultracinquantenni | Dal 15 febbraio 2022 al 15 giugno 2022 | D.L. 1/2022 |
La ri-organizzazione delle verifiche della certificazione verde
In relazione ai nuovi obblighi intervenuti in materia di green pass, potrebbe essere necessaria pertanto una riorganizzazione delle verifiche della certificazione verde per l’accesso ai luoghi di lavoro.
Le procedure di controllo di fatto non subiscono grosse variazioni: infatti, come previsto dalle precedenti disposizioni, la verifica delle certificazioni verdi continua ad essere effettuata con gli strumenti già messi a disposizione, quali la app VerificaC-19 e la procedura Inps Greenpass50+ per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti.
Può inoltre essere prevista l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura. Tale integrazione, aperta a datori di lavoro pubblici e privati, prevede l’uso di un software da integrare nei tornelli.
OSSERVA – Ciò che cambia è l’organizzazione dei controlli e non le modalità di verifica; non per tutti i lavoratori sarà sufficiente la presentazione del pass base e questo implica che i verificatori debbano essere a conoscenza di coloro che dovranno presentare la certificazione rafforzata, come già avviene per i lavoratori esenti da vaccino (e quindi da presentazione di green pass).
Sarà utile dare comunicazione preventiva a tutti i lavoratori ultracinquantenni facendo presente che sarà titolo necessario per accedere ai locali il green pass rafforzato.
Nel caso del requisito d’età | è | sarà l’ufficio del personale a redigere l’elenco dei lavoratori che devono possedere il pass rafforzato, mentre per i lavoratori esenti fornire l’elenco compete al Medico Competente, unico soggetto autorizzato alla raccolta e verifica dei certificati di esenzione. |
Nel caso in cui il datore di lavoro abbia poi adottato un registro su cui apporre l’esito delle verifiche periodiche | è | continuerà ad annotare l’esito positivo o negativo della verifica, senza specificare la tipologia di certificazione presentata: il dato infatti non risulta essenziale e necessario per l’annotazione. L’annotazione inoltre non deve presentare contenuti del pass (fra cui la tipologia del pass stesso), così come previsto dalle disposizioni del Garante della Privacy. |
L’introduzione dell’autosorveglianza e le conseguenti criticità
Facciamo innanzitutto una breve sintesi sulle regole in vigore ad oggi su isolamento e quarantena, partendo dalle definizioni:
ISOLAMENTO | è | separazione delle persone infette da Covid-19 dalla comunità per il periodo di contagiosità al fine di prevenire la trasmissione del virus; |
QUARANTENA | è | restrizione dei movimenti di persone sane che potrebbero essere state esposte al virus per il periodo di incubazione, al fine di monitorare un’eventuale comparsa dei sintomi. |
La circolare Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021 ha previsto che la quarantena precauzionale “non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid 19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo”.
Viene così introdotta la cosiddetta “autosorveglianza”, periodo dove il soggetto contatto stretto di caso positivo, se asintomatico, potrà circolare e dovrà vigilare su sé stesso in maniera autonoma e costante per l’eventuale comparsa di sintomi, anche minori e dovrà obbligatoriamente indossare la mascherina FFP2.
Questa nuova modalità di gestione dei contatti stretti, evidenzia immediatamente una contraddizione con quello che riportava il protocollo nazionale anti contagio:
mentre la nuova normativa lascia libero accesso ad ogni attività anche ad alcuni soggetti venuti a contatto diretto con un caso covid, il protocollo aggiornato al 6 aprile 2021 prevede il divieto di accesso nei luoghi di lavoro “a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2/COVID-19”.
Questa contraddizione evidenzia la criticità in relazione all’accesso in azienda per tutti, anche ai soggetti che hanno compiuto il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e che, dopo un contatto con un positivo, hanno completato il regime di quarantena di 5 giorni.
Nonostante la norma non lo preveda chiaramente, è consigliato prevedere da parte del datore di lavoro una revisione del protocollo anti contagio aziendale, attualizzandolo al contesto corrente.
NOTA BENE – Bisognerà pertanto prendere in considerazione le misure più sicure a disposizione per la gestione di questi soggetti, a cui non viene interdetto l’accesso alle attività lavorative, fra cui ad esempio lo smart working per i lavoratori che sono in condizione di auto sorveglianza o -in alternativa- ove non sia possibile adottare lo smart working, rivedere il layout fisico delle postazioni di lavoro, dedicando spazi appositi ai lavoratori in auto sorveglianza, o prevedendo un maggior distanziamento.
Non va poi dimenticata l’attività di informazione nei confronti di tutti i lavoratori, comunicando la necessità di venire a conoscenza di un eventuale stato di auto sorveglianza ed illustrando le nuove misure anti contagio studiate ad hoc per questi casi.
Detto ciò, in considerazione del fatto che durante l’attività lavorativa il datore di lavoro è il responsabile dei dispositivi di protezione utilizzati, appare opportuno che tali dispositivi debbano essere da lui forniti, in analogia coi dpi usuali scelti in base all’analisi dei rischi aziendale, fra cui la mascherina filtrante facciale per tutta la durata del regime di auto sorveglianza.
Le attività soggette alla verifica del green pass
Esponiamo di seguito una tabella con l’indicazione delle attività per le quali, dal 2022, è stata introdotta la verifica del green pass base o rafforzato:
ATTIVITÀ | DECORRENZA |
Super green pass obbligatorio per: tutti i mezzi di trasporto pubblici (treni, aerei, pullman, navi, bus, metro, tram); servizi di ristorazione all’aperto e al chiuso (già in vigore); musei; piscine al chiuso e all’aperto; palestre; centri termali e parchi divertimento; alberghi e strutture ricettive; feste per cerimonie civili o religiose; sagre e fiere; congressi; impianti di sci; sport di squadra anche all’aperto (come il calcetto); centri culturali, sociali e ricreativi per le attività al chiuso all’aperto; sale gioco, sale bingo e casino | 10 gennaio 2022 |
Green pass base per: Barbieri e parrucchieri; Centri estetici | 20 gennaio 2022 |
Green pass base per: Uffici pubblici; Poste; Banche e uffici finanziari Attività commerciali | 1° febbraio 2022 |
Con un nuovo decreto in data 21 gennaio 2022, il Premier Draghi ha chiarito quali sono i servizi a cui si potrà accedere senza presentare certificazione. Si tratta di tutte le attività legate alle esigenze essenziali e primarie della persona:
In relazione all’elenco delle attività, sono considerate esenti il commercio al dettaglio:
- in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari);
- di prodotti surgelati;
- di alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
- carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
- di articoli igienico-sanitari;
- di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
- di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
- di materiale per ottica;
- di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.
Pertanto per tutte le altre attività commerciali non menzionate, il proprietario del negozio o gli addetti da loro delegati sono tenuti alla verifica della certificazione verde.
Ma come dovrà essere effettuato il controllo sulla clientela?
Per evitare lunghe code davanti agli esercizi commerciali soprattutto quelli più grandi, e per evitare che le attività debbano dedicare uno o più addetti al controllo del green pass, la norma prevede che il negoziante possa fare controlli non all’ingresso, ma all’interno del locale, quando il cliente è già entrato, e quindi a campione.
Così recita la FAQ del Governo:
I titolari degli esercizi commerciali diversi da quelli che soddisfano le esigenze alimentari, mediche e di prima necessità ai sensi del dpcm 24 gennaio 2022, devono assicurare i controlli del green pass all’ingresso?
No. I titolari degli esercizi per i quali è richiesto il green pass base non devono effettuare necessariamente i controlli sul possesso del green pass base all’ingresso, ma possono svolgerli a campione successivamente all’ingresso della clientela nei locali.
La normativa inoltre non prevede un obbligo di tenuta del registro per le annotazioni delle verifiche, come invece avviene per la verifica del green pass ai dipendenti: è pertanto consigliabile apporre un cartello all’esterno del locale che ricordi che per accedere è necessario il possesso del green pass.
Le prossime novità
l Consiglio dei Ministri ha definito nella giornata del 2 febbraio 2022 nuove regole:
Green pass | Una delle novità riguarda i possessori di green pass rafforzato, ovvero quello rilasciato a fronte del completamento del ciclo vaccinale o dopo la guarigione da Covid-19: per tutti coloro che si sono già sottoposti alla terza dose il pass avrà durata illimitata; parimenti chi ha contratto il virus ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario non avrà più alcuna scadenza legata al pass. Nulla cambia invece per coloro che si sono sottoposti alle prime due dosi di vaccino: a partire dal quarto mese dalle seconda inoculazione e non oltre il sesto mese dalla stessa sarà necessario sottoporsi alla terza dose di vaccino per mantenere valido e rinnovare la certificazione verde rafforzata. Contestualmente sono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del green pass rafforzato: i soggetti con terza dose o guariti da Covid-19 dopo il ciclo primario di due dosi seguono le regole previste per la zona bianca, anche se si trovano in zona gialla, arancione o rossa. |
Scuola | Ulteriori novità sono previste anche per le scuole: nelle scuole per l’infanzia: fino a quattro casi di positività le attività proseguono in presenza; dal quinto caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni. Nella scuola primaria : fino a quattro casi di positività le attività proseguono in presenza, previo l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di sei anni di età per dieci giorni dall’ avvenuta conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo. In questo caso è inoltre obbligatorio effettuare un test antigenico rapido (anche autosomministrato) o molecolare in caso di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto; dal quinto caso dobbiamo distingue due situazioni: coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la terza dose booster, rimangono in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di sei anni di età per dieci giorni; per tutti coloro che non sono vaccinati, che lo sono da oltre 120 giorni e non sono ancora titolari della dose booster si accede alla didattica digitale per cinque giorni. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado: con un caso di positività l’attività prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo della mascherina FFP2 da parte di alunni e docenti; con due o più casi di positività abbiamo due scenari coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, proseguono in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni; per tutti coloro che non sono vaccinati, che lo sono da oltre 120 giorni e non sono ancora titolari della dose booster si accede alla didattica digitale per cinque giorni. |