Sconto in fattura e cessione del credito: per quali bonus edilizi si possono utilizzare

La legge di Bilancio 2022 ha esteso la possibilità di usufruire dello sconto in fattura e della cessione del credito d’imposta e ha previsto alcune semplificazioni in ordine agli adempimenti collegati. Sono queste, in sintesi, le novità entrate in vigore dal 1° gennaio 2022 con riferimento alle due opzioni alternative alla fruizione diretta in dichiarazione dei redditi dei bonus edilizi. In particolare, oltre a confermare i due meccanismi anche per le spese sostenute nel 2022, 2023, 2024 e, per il solo superbonus 110%, nel 2025, il legislatore ha provveduto a estendere le due opzioni ai nuovi bonus riguardanti i box auto e le barriere architettoniche, nonché ad eliminare il visto di conformità per i piccoli lavori.

Dal 1° gennaio 2022 lo sconto in fattura e la cessione del credito per nuovi bonus edilizi, prorogati fino al 2024 e, nel caso di superbonus 110%, fino al 2025, saranno disponibili anche per la detrazione Irpef del 50% per la realizzazione di box auto pertinenziali e per la nuova detrazione del 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Le novità sono arrivate con legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. 30 legge n. 234/2021), che ha apportato anche alcune semplificazioni per i piccoli lavori.

Proroga ampia

La legge di Bilancio 2022, dunque, proroga le opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito.

Per le detrazioni edilizie diverse dal superbonus 110%, i due meccanismi sono confermati anche per le spese sostenute nel 2022, nel 2023 e nel 2024.

Per la maxidetrazione, invece, le due alternative saranno possibili anche per le spese sostenute fino al 2025.

Nuove agevolazioni “cedibili”

La Manovra però non si limita alla semplice proroga, ma estende la chance dello sconto in fattura e della cessione del credito anche a nuove detrazioni edilizie.

In particolare, per le spese sostenute nel 2022, nel 2023 e nel 2024 le due opzioni sono possibili anche la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune (all’art. 16-bis, c. 1, lett. d), D.P.R. n. 917/1986, TUIR).

La legge di Bilancio ha inoltre introdotto lo sconto in fattura e la cessione del credito anche per la nuova detrazione del 75% spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per interventi volti al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti (nuovo bonus ex art. 1, comma 42, della legge stessa)

Altri bonus edilizi trasferibili

Le nuove detrazioni trasferibili si aggiungono alla lista dei bonus edilizi già ammessi ai due meccanismi.

Oltre che per il 110% (per il quale, come precedentemente detto, le due opzioni sono previste per le spese sostenute fino al 2025), con la Manovra la facoltà di optare per sconto in fattura/credito è stata estesa alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024:

– per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 16-bis, c. 1, lett. a) e b), D.P.R. n. 917/1986, TUIR) che danno diritto alla detrazione Irpef del 50%: manutenzione ordinaria (solo su parti comuni); manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia;

– per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici indicati nell’art. 16-bis, c. 1, lett. h) D.P.R. n. 917/1986, TUIR) che danno diritto alla detrazione Irpef del 50%.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 30/E/2020, l’opzione sconto in fattura/cessione del credito può essere esercitata anche:

– dagli acquirenti degli immobili facenti parti di interi fabbricati oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, c. 1, lett. c) e d), D.P.R. n. 380/2021 eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare;

– da cooperative edilizie che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile e che hanno diritto alla detrazione di cui al comma 3 del citato articolo 16-bis del Tuir.

Le due alternative sono poi confermate anche per le spese sostenute nel 2022, 2023 e 2024:

– per gli interventi di efficienza energetica indicati nell’articolo 14 del D.L. n. 63/2013, per i quali spetta l’ecobonus “ordinario”, come, ad esempio: interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi; interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici; interventi finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico;

– per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16, D.L. n. 63/2013, che danno diritto al sismabonus “ordinario”, compreso il sisma bonus acquisti di cui al comma 1-septies spettante per l’acquisto di abitazioni situate in zona sismica 1, 2 e 3, facenti parte di edifici demoliti e ricostruiti anche con aumento di volumetria.

Infine, sarà possibile “sfruttare” le due opzioni anche per il bonus facciate, prorogato dalla Manovra (art. 1, c. 39), per il solo 2022, con detrazione al 60%.

Semplificazioni

Ma le novità per i due meccanismi non finiscono qui.

Con il 1° gennaio 2022, infatti, nel caso di opzione dello sconto in fattura e cessione del credito per i piccoli lavori, sono entrate in vigore alcune importanti semplificazioni.

Innanzitutto, nella legge di Bilancio 2022 è stato trasfuso il contenuto del decreto Antifrodi (D.L. n. 157/2021, abrogato, con salvezza degli atti e dei provvedimenti adottati, nonché degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici, sorti nel frattempo sulla base degli stessi).

Pertanto, per tutti i bonus edilizi diversi dal 110%, in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura resta confermata la necessità del visto di conformità e l’attestazione di congruità delle spese sostenute.

Sono esclusi da tale obbligo gli interventi di edilizia libera (di qualsiasi importo) e gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi che beneficiano del bonus facciate. Pertanto, nel caso di sconto in fattura/cessione del credito del bonus facciate sono sempre obbligatori il visto di conformità e l’attestazione di congruità, anche nel caso di opere classificate come “attività di edilizia libera” e di interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro.

La legge di Bilancio ha chiarito che anche per i bonus edilizi “minori” le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell’attestazione di congruità rientrano tra le spese detraibili (per il superbonus la detraibilità dei costi sostenuti per il visto e l’asseverazione è da sempre esplicitamente prevista dall’art. 119 c. 15, D.L. n. 34/2020).

Listini applicabili

La Manovra ha anche definito con precisione quali listini considerare per l’attestazione della congruità delle spese per gli interventi di ristrutturazione, sismabonus, anche in versione super, e bonus facciate.

La legge di Bilancio, in particolare, ha specificato che per tali bonus (come precedentemente previsto per il super eco bonus 110% e per l’ecobonus e il bonus facciate in versione eco) per determinare la congruità dei prezzi, è possibile fare riferimento ai prezzari individuati dal decreto del 6 agosto 2020 (decreto Requisiti), ossia i prezzari DEI, Regionali e delle province autonome o, nel caso in cui i prezzari non riportino le voci relative agli interventi o parte degli interventi da eseguire, i prezzi indicati nell’Allegato I del suddetto D.M. 6 agosto 2020.

Per tutti i bonus, quindi anche per il superbonus, per talune categorie di beni, sarà possibile fare riferimento anche ai valori massimi che verranno stabiliti in appositi decreti del ministero della Transizione ecologica.

Nelle more dell’adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese dovrà essere determinata facendo riferimento ai:

– prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome,

– listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto,

– prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Conferme

La Manovra, replicando il contenuto del decreto Antifrodi, conferma per il superbonus 110% l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui la maxi-detrazione sia utilizzata dal beneficiario nella dichiarazione dei redditi.

Il visto non sarà necessario se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.

La legge di Bilancio, riproducendo la disposizione del decreto Antifrodi, riconosce poi all’Agenzia delle Entrate la possibilità di sospendere, per un massimo di 30 giorni, l’efficacia delle comunicazioni delle opzioni di cessione dei crediti o di sconti in fattura che presentano profili di rischio ai fini del controllo preventivo della correttezza delle operazioni.

Tabella di sintesi

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