Compilazione autocertificazione aiuti di stato Covid

Aiuti di Stato Covid: in arrivo le regole per l’autocertificazione

Quali aiuti Covid dovranno essere soggetti al monitoraggio, cosa si dovrà indicare nelle autodichiarazioni che i beneficiari di tali aiuti dovranno predisporre, come verranno restituiti gli eventuali aiuti ricevuti in eccesso: lo stabilisce il D.M. 11 dicembre 2021 del Ministero dell’Economia e delle finanze, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che individua le modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti di Stato erogati a sostegno dell’economia nell’emergenza Covid. Un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate individuerà termini, modalità e contenuto del modello che i beneficiari dovranno compilare e trasmettere, oltre a modalità e termini per la restituzione o il recupero degli eventuali aiuti utilizzati in eccedenza rispetto ai massimali.

Monitoraggio degli aiuti di Stato Covid ricevuti: via libera al decreto ministeriale attuativo. È infatti in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze che dispone le modalità di monitoraggio e di controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19” e successive modificazioni, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 13 a 17, del decreto Sostegni.

Il decreto si compone di soli quattro articoli all’interno dei quali viene individuato il tipo di aiuti che dovranno essere soggetti al monitoraggio (art. 1), le modalità concrete di applicazione dei limiti delle Sezioni 3.1 e 3.12 del quadro temporaneo (art. 2), il contenuto delle autodichiarazioni che i beneficiari di tali aiuti dovranno predisporre nonchè le modalità di restituzione degli eventuali aiuti ricevuti in eccesso (articoli 3 e 4).

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto è solo il primo passo del più complesso adempimento che i beneficiari degli aiuti dovranno prossimamente compiere.

Spetterà infatti a un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate individuare i termini, le modalità e il contenuto del modello che i beneficiari dovranno compilare e trasmettere. Il provvedimento direttoriale dovrà anche stabilire le modalità e i termini, attraverso le quali sarà possibile procedere alla restituzione degli eventuali aiuti utilizzati in eccedenza rispetto ai predetti massimali o al recupero degli aiuti stessi.

Aiuti soggetti al monitoraggio

Nell’art. 1 del decreto ministeriale sono elencate, una ad una, le disposizioni normative che hanno introdotto nel nostro ordinamento le agevolazioni in base alle quali si rendono applicabili le previsioni del “regime-quadro” e quindi del monitoraggio previsto dal decreto stesso.

L’elencazione puntale dei provvedimenti consentirà ai beneficiari di verificare, con esattezza, la tipologia di aiuti ricevuti e la conseguente necessità, o meno, per gli stessi di compilazione del futuro modello di dichiarazione.

Verifica dei limiti di utilizzo

Il decreto ricorda che il Quadro temporaneo degli aiuti è stato oggetto di diverse modifiche attraverso le quali è stata dapprima introdotta la Sezione 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” e in seguito sono stati aumentati sia massimali previsti nell’ambito della Sezione 3.1 “Aiuti di importi limitato”, sia quelli concessi nell’ambito della predetta Sezione 3.12.

Per tali motivi l’art. 2 del decreto ministeriale precisa che, per quanto riguarda gli aiuti della Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, ai fini del monitoraggio, si applicano i seguenti massimali:

– 800.000 euro per impresa unica, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021;

– 1.800.000 euro per impresa unica, ovvero 270.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 225.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 alla data del 31 dicembre 2021.

Per quanto riguarda invece agli aiuti fruiti nel rispetto delle condizioni di cui alla Sezione 3.12 del Quadro temporaneo, i massimali applicano sono:

– 3.000.000 di euro per impresa unica, per gli aiuti ricevuti nel periodo dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021;

– 10.000.000 di euro per impresa unica, per gli aiuti ricevuti nel periodo dal 28 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

In relazione all’esatta individuazione del rispetto dei massimali, l’art. 2 del decreto ministeriale precisa che la data in cui l’aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario, rileva sulla base della definizione fornita dalla Commissione europea nella decisione C(2021) 7521 final del 15 ottobre 2021 nel punto 95.

Si tratta delle seguenti possibili date:

(i) di approvazione della domanda di aiuto, qualora la concessione dell’aiuto sia subordinata a tale domanda e approvazione;

(ii) di presentazione della dichiarazione dei redditi o la data di approvazione della compensazione in relazione ai crediti d’imposta;

(iii) di entrata in vigore della normativa di riferimento in tutti gli altri casi.

La dichiarazione sostitutiva

Per la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo, i beneficiari degli aiuti indicati nell’art. 1 del decreto, dovranno presentare all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il rispetto dei requisiti di cui alle predette Sezioni, nella quale dovranno inoltre attestare che l’importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali previsti, tenuto altresì conto delle relazioni di controllo rilevanti ai fini della definizione di “impresa unica” utilizzata in materia di aiuti di Stato.

L’obbligo dell’invio di tale dichiarazione è contenuto nell’art. 3 del decreto nel quale si prevede inoltre che gli operatori economici saranno tenuti ad attestare, nell’autodichiarazione di cui sopra, anche la sussistenza delle ulteriori condizioni specificamente previste.

Fra queste in particolare i beneficiari dovranno dichiarare che, nel periodo di riferimento individuato come rilevante per la spettanza della singola misura (periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero un periodo ammissibile di almeno un mese comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021), l’ammontare complessivo del loro fatturato e dei corrispettivi registrati è inferiore di almeno il 30% rispetto al corrispondente periodo del 2019 e che l’importo dell’aiuto richiesto non supera il 70% (90% per le micro e piccole imprese) dei costi fissi non coperti sostenuti nel predetto periodo di riferimento.

Attenzione Per costi fissi si intendono quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione mentre per costi variabili si intendono quelli sostenuti in funzione del livello di produzione. Per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che non sono coperti dai ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato e altre misure di sostegno. Le perdite subite dalle imprese durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti.

In caso di superamento dei limiti ammissibili

Nell’art. 4 del decreto ministeriale vengono infine disciplinate le ipotesi di superamento dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo e le modalità con le quali si potrà procedere alla restituzione degli importi eccedenti.

Fermo restando che sarà un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate a definire le modalità e i termini di tale restituzione, il decreto prevede espressamente che il beneficiario dell’aiuto proceda volontariamente alla restituzione dell’importo eccedente il massimale di riferimento, comprensivo degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.

Nelle ipotesi di mancata restituzione volontaria dell’aiuto eccedente il massimale, il corrispondente importo, al quale dovranno essere sommati gli interessi di recupero maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto, è sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa.

In assenza di nuovi aiuti a favore dell’impresa beneficiaria o nel caso in cui l’ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l’importo da recuperare dovrà essere invece effettivamente riversato